Sono tante le questioni introdotte dal recente decreto legge 36 del 30 aprile negli articoli dedicati all’Istruzione. In particolare fanno discutere i provvedimenti relativi alla formazione insegnanti e alle modalità del reclutamento.
Ne discutiamo nel prossimo appuntamento di Tecnica risponde LIVE, domani 4 maggio alle ore 17. Ospiti Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e componente della VII Commissione Cultura e Istruzione alla Camera; e Francesco Sinopoli, segretario nazionale di Flc Cgil; modera Alessandro Giuliani, direttore della Tecnica della Scuola.
SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE
DECRETO LEGGE 36/2022
Ricordiamo alcuni aspetti della formazione docenti e del reclutamento, particolarmente contestati nel decreto 36, rispetto al quale i sindacati iniziano già a mobilitarsi.
La formazione docenti
Il decreto prevede due forme diverse di formazione in itinere degli insegnanti:
- la formazione obbligatoria, nell’ambito dell’orario di lavoro, sulle competenze digitali;
- i percorsi permanenti triennali, facoltativi, da svolgersi in orario aggiuntivo, destinati ai docenti di ruolo, e al termine dei quali è possibile ricevere l’incentivo, qualora le ore aggiuntive non siano state già remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e ammesso che il docente abbia ricevuto una valutazione positiva al termine del percorso (secondo prestabiliti indicatori di performance).
Reclutamento docenti
D’ora in poi l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si giocherà sui crediti formativi, i cosiddetti CFU, nell’ambito di un percorso abilitante. Durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, infatti, lo studente (aspirante insegnante) dovrà conseguire almeno 60 crediti formativi e dovrà superare un esame finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Il docente abilitato, a seguire, ha accesso al concorso, la cui vittoria permetterà, attraverso l’anno di prova, di aspirare all’immissione in ruolo.
Per poter superare l’anno bisognerà svolgere il servizio per almeno 180 giorni, dei quali 120 per le attività didattiche. Al termine del periodo, il personale docente in prova è sottoposto a un test finale e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sulla base di un’istruttoria del docente tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non rinnovabile.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, ma dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.