Oggi, come sappiamo, è stata data la notizia della firma del Dpcm 60 Cfu. Ma cosa accadrà a chi ha 24 Cfu? “Durante la fase transitoria in attesa dei concorsi saranno sufficienti i 24 Cfu purché conseguiti nella data del 31 ottobre 2022. Ai concorsi che verranno banditi a brevissimo si potrà accedere con laurea e abilitazione o con laurea e 24 Cfu purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Alle nuove procedure concorsuali, nel 2024, alla conclusione dei corsi, entrerà a regime il nuovo sistema verranno richiesti i 60 Cfu”, questo il chiarimento fornito dall’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, nel corso della puntata di Tecnica Risponde Live di oggi, 2 agosto, durante cui si è discusso a proposito di abilitazione all’insegnamento.
Il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha aggiunto: “Per chi ha i 24 Cfu sono previsti dei corsi per raggiungere i 60 Cfu, integrandone altri 36. Chi ne ha 30 può aggiungerne altri 30. La formazione iniziale è propedeutica alla partecipazione al concorso, a cui potrà partecipare solo chi si è formato inizialmente. Ci sono due binari, quello della formazione iniziale e quello dei concorsi. Finite le due procedure si può procedere all’immissione in ruolo”.
Entro il 2023 dovrebbero essere emanate delle procedure concorsuali su base regionale, alle quali potranno partecipare e comunque fino al 31 dicembre 2024:
• gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) in possesso del solo diploma e senza i famosi 24 CFU;
• i docenti in possesso del titolo di studio concernente la classe di concorso e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022;
• i docenti in possesso del titolo di studio concernente la classe di concorso e almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (anche se non ancora conseguito) ;
• i docenti con tre anni di servizio nella scuola statale, svolti negli ultimi cinque anni di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale chiedono di partecipare.
Per i posti di sostegno possono partecipare:
• i docenti in possesso del titolo di specializzazione;
• i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero purché sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
• con riserva, i docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito all’estero in attesa di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, purché abbiano presentato la domanda di riconoscimento entro la data ultima di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Gli aspiranti docenti per essere immessi in ruolo devono superare delle prove consistenti in una prova scritta in cui si troveranno quesiti a risposta multipla mediante l’ausilio di mezzi informatizzati. La suddetta prova, al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, potrebbe essere modificata con più quesiti a risposta aperta, nel qual caso l’accesso alla prova scritta può essere riservata a chi supera una prova preselettiva. Inoltre ci sarà anche una prova orale, volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.
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