Come abbiamo riportato in precedenza, in Senato è stata posta la fiducia al decreto agosto che prevede alcune importanti novità per la scuola. Vediamo di capire quali sono i più importanti.
“In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile“. E’ il testo della misura forse più attesa per quanto riguarda la scuola.
Il decreto rilancio aveva previsto il licenziamento dei supplenti in organico aggiuntivo covid in caso di nuova chiusura delle scuole. Misura che aveva sollevato un polverone di polemiche fra i precari e i sindacati.
Seppur dopo varie controversie, è stato approvato l’emendamento De Petris che prevede quindi l’impossibilità di licenziamento del supplente in caso nuovo lockdown.
Un altro dei punti salienti del testo presente nel decreto agosto è quello relativo al voto numerico nella scuola primaria: “In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.
Ad inizio settembre una nota del Ministero chiariva che la modifica introdotta con il decreto scuola di inizio giugno prevedeva l’eliminazione del voto numerico alla scuola primaria ma solo per la valutazione finale. Per la valutazione intermedia, aggiungeva sempre il Ministero, sarebbe rimasto in vigore il voto. Ecco allora l’intervento normativo necessario per completare la modifica: alla scuola primaria ci saranno solo giudizi e non voti numerici.
“Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica“.
Questo vuol dire che viene riconosciuto al personale scolastico la possibilità di lavoro agile in caso di nuove sospensioni delle attività didattiche in presenza.
“Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma“.
Anche sui lavoratori fragili bisogna spiegare che è stato equiparato, almeno fino al 15 ottobre, il trattamento dei lavoratori fragili con quello relativo al ricovero ospedaliero. Non solo: “a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto“.
Viene inserito un nuovo articolo 32 bis a proposito del concorso Dsga che prevede:
Tuttavia, la misura non è piaciuta ai sindacati che hanno protestato per i facenti funzione Dsga.
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