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Decreto anti-rave in Gazzetta Ufficiale, vale anche per le occupazioni scolastiche?

Entra in vigore il 1° novembre il decreto legge 162 approvato nella giornata del 31 ottobre dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento, detto “anti-rave” introduce una nuova fattispecie di reato, l’ “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Per fare questo dopo l’articolo 434 del codice penale viene inserito il 434bis che recita: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.
Per gli organizzatori e i promotori dell’evento si prevede una pena importante, la reclusione da 3 a 6 anni; per chi si limita a partecipare la pena è ridotta.

Apparentemente il nuovo reato dovrebbe riguardare solamente eventi come i “rave party” ma c’è chi parla già di possibile estensione alla occupazione di edifici pubblici come per esempio le scuola.
Sostiene per esempio la deputata del PD Rachele Scarpa: “Il decreto legge del Governo è preoccupante: sembra volto a rendere possibili azioni repressive abnormi e spropositate rispetto a una miriade di contesti e fattispecie che rientrano nella libertà di riunione sancita dall’articolo 17 della nostra Costituzione”.
Secondo Scarpa il nuovo articolo del codice penale prevede “pene altissime (fino a 6 anni di reclusione) comminabili in teoria anche a chi promuove una protesta a scuola, in un’università, in un luogo di lavoro o organizza una protesta in piazza”.

Per la verità va detto che la nuova norma parla esplicitamente di “invasione arbitraria … allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” fattispecie che non sembra adattarsi all’occupazione di una scuola da parte degli studenti che, fino ad un certo momento, era stata trattata ai sensi dell’articolo 633 del codice penale. Nel 2000, però, la una sentenza della Corte di Cassazione aveva chiarito il punto.

Nella sentenza della Corte si leggeva infatti: “Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. …. L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto.”


Le occupazioni studentesche sono dunque legittime?
Molto dipende da come vengono condotte perché se viene impedito a chi vuole partecipare alle lezioni di entrare in classe, allora potrebbe subentrare l’articolo 340 del codice che parla di interruzione di pubblico servizio.
Tuttavia per capire la reale portata del decreto 162 e la sua possibile applicazione anche alla scuola è bene attendere che venga pubblicata anche la relazione illustrativa, nella quale si potrebbe trovare qualche utile spiegazione.

Reginaldo Palermo

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