È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.123 (cosiddetto “Decreto Caivano”) del 15 settembre, che contiene misure urgenti di contrasto al disagio giovanile e approvato durante il Consiglio dei Ministri del 7 settembre. Decreto che, ricordiamo, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni (metà novembre) e nel frattempo potrà subire delle modifiche.
Sono tre gli articoli che riguardano l’istruzione, il 10, l’11 e il 12.
Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita’ di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e’ incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilita’ negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI.
2. Al fine di potenziare l’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e’ autorizzata per l’anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l’anno 2023 e 10.000.000 euro per l’anno 2024.
3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonche’ prevenire processi di emarginazione sociale, e’ autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita’ negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI.
Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 e’ incrementato, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro
1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», e’ autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l’incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di eta’ 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o piu’ decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di eta’ 0-2 anni.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell’Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all’articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, alla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia’ destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonche’ eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.
1. Dopo l’articolo 570-bis del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). – Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, e’ punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, e’ punito con la reclusione fino a un anno.».
2. Quando esercita l’azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Non ha altresi’ diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo.»;
c) all’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all’articolo 570-ter del codice penale, nonche’ alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»
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