C’è anche l’azione dell’Udir tra i motivi che hanno inciso sulla decisione del Governo di far tornare scuola il personale non vaccinato a partire dal 1° aprile prossimo: la decisione è contenuta nel testo definito del Decreto Legge Covid n. 24/2022, pubblicato ieri in tarda serata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70, che ha quindi modificato l’articolo 8 della bozza approvata dal Consiglio dei Ministri una settimana fa con cui si prevedeva il rientro sul lavoro non prima del 15 giugno 2022.
Circa 10mila lavoratori non vaccinati, in servizio all’interno di Scuola, Università e Afam, dal prossimo 1° aprile, potranno riprendere il servizio e tornare a percepire lo stipendio, anche se verranno utilizzati non a contatto con gli alunni, ma solo a supporto delle attività: il Decreto stabilisce poi che fino al 30 aprile, sempre per l’accesso a scuola, servirà presentare comunque il Green Pass base, ricavabile anche attraverso l’effettuazione di un tampone.
Udir, che ha già presentato una richiesta di incontro urgente con il dirigente ministeriale Filippo Serra per avere chiarimenti sulle modalità applicative al personale scolastico, ritiene che sulla decisione del Governo ha pesato molto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gratuito per gli iscritti Udir, attraverso il quale il giovane sindacato ha chiesto l’annullamento e la disapplicazione della normativa che impone l’obbligo vaccinale per i dirigenti scolastici.
“Il nostro ricorso – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir – ha messo in evidenza tutta l’illegittimità dell’uso della certificazione “verde” anti Covid19, tanto che diversi giudici, anche del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, hanno posto dei seri dubbi sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale”.
Dopo il prossimo ritorno in servizio, per questo personale Udir ora pensa che sia giunto il momento del recupero delle somme stipendiali sottratte: “Siamo convinti che dopo le pronunce della Consulta – rispetto alla quale i legali Udir si costituiranno in giudizio in merito all’Ordinanza di non infondata costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale (Tar Lombardia, CGRSA, Tribunale di Catania, Tribunale di Brescia, Tribunale di Padova – anche CGUE) – e qualora vi sia una risposta di accoglimento, il personale sospeso potrà ottenere il risarcimento dovuto, i mancati stipendi, oltre che l’assegno alimentare invece fino ad oggi negato”.
Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). – 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita’ definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita’ di supporto alla istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivita’ didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l’anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All’articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
6. L’articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e’ sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). – 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.
Ufficio Stampa UDIR
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