Le mascherine scuola continueranno a essere utilizzate sino alla fine dell’anno scolastico, come già previsto dal Decreto Legge n. 24 del 24 marzo scorso che sul fronte scuola non ha prodotto novità, a dispetto di quanto dichiarato nelle ultime ore dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che sembrava volere eliminare l’obbligo di mascherine in classe.
Gli emendamenti appena approvati in CDM riguardano altri ambiti, diversi dalla scuola.
Ma riepiloghiamo le regole scuola stabilite dal DL 24 del 24 marzo 2022.
Come dicevamo in apertura, l’obbligo per le mascherine chirurgiche rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico che, ricordiamo, si chiude il 31 agosto 2022. Dunque chi dovrà svolgere gli esami di Stato, dovrà farlo con la mascherina.
L’Art. 4-ter.1 stabilisce che fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell’obbligo.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti ARS-CoV-2 o a presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato viene invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni alla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i dirigenti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
I dirigenti scolastici dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, provvedono alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.
Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo e secondo grado in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età.
Gli alunni delle scuole primarie e secondarie posti in isolamento possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo.
“Fino al 15 giugno 2022 – si legge nell’emendamento approvato oggi – hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017”.
“Abbiamo ora uno scenario che ci permette di lasciare mascherina al chiuso solo per trasporti, eventi e spettacoli. Mentre sulle scuole c’è già la previsione di mantenere l’obbligo fino a fine anno, visto che manca un mese alla fine della scuola, quindi è ragionevole così”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Mattino 5 su Canale 5. Mentre per quanto riguarda le discoteche, ha ribadito, “nel momento in cui abbiamo deciso di riaprirle, dobbiamo esser consapevoli che, se si balla, non si può indossare la mascherina. Mentre dove non si balla si può continuare ad utilizzare le mascherine, e di fatto è già così”.
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