Il Dl Covid è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con le nuove Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi per la somministrazione della dose di richiamo, si applica al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell’obbligo.
E quanto alle attività non a contatto con gli alunni? La principale novità risiede in questo: in presenza di inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Insomma, a differenza che in passato, i docenti non vaccinati non faranno lezione ma potranno comunque esercitare la propria professione a supporto della scuola, purché in mansioni che non comportino lo stare a contatto con gli alunni.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti ARS-CoV-2 o a presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato viene invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni alla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i dirigenti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
I dirigenti scolastici dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, provvedono alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.
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