La circolare del ministero dell’Istruzione che segue al recente decreto legge n.24 del 24 marzo, cosiddetto decreto Covid, tenta di chiarire la questione relativa al personale Ata, il cui obbligo vaccinale resta (come da disposizione del decreto: fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico) ma rispetto al quale il decreto non ha specificato cosa cambi nella situazione professionale dei collaboratori scolastici o degli impiegati di segreteria.
Insomma, se sul lato docenti viene precisato che questi ritorneranno a scuola purché adibiti a mansioni che non comportino il contatto con gli studenti, sul fronte Ata il DL 24/2022 non fa alcuna precisazione. E dunque, a mettere un punto fermo sulla questione interviene la circolare del MI.
“Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale – spiega la nota ministeriale emanata nella serata del 28 marzo – potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione”. E su questo è tutto chiaro.
Quanto al trattamento del personale Ata inadempiente all’obbligo vaccinale, la nota ministeriale recita: “Non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Si evidenzia che per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.
Il nostro vice direttore Palermo fa notare che il Ministero usa una formula non ordinatoria (“si ritiene”) senza fornire quindi una indicazione precisa: ancora una volta le scuole vengono lasciate nell’incertezza con il rischio di far crescere la conflittualità interna.
Sembrerebbe cioè che il ministero si limiti a “interpretare” una norma con il beneficio del dubbio.
L’unica cosa che appare certa è che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).
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