Continuiamo l’analisi delle disposizioni sulla scuola contenute nel decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con l’art.121 il decreto legge interviene in materia di supplenze del personale docente, per favorire la continuità occupazionale per i docenti precari destinatari di supplenze brevi e saltuarie
La norma specifica che, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’Istruzione assegnerà alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, tenuto conto dell’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del MIUR.
Durante il predetto periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche, la norma precisa che le istituzioni scolastiche potranno stipulare contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
Con nota del 18 marzo prot. 392, il Ministero dell’Istruzione è intervenuto in merito, specificando che la citata disposizione, oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa “al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”; la nota prosegue, specificando che la disponibilità di dotazione strumentale potrà essere assicurata dal DSGA e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso.
Il dirigente scolastico dovrà poi verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate, che andranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, mediante le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei docenti.
Altra disposizione del decreto Cura Italia prevede la sospensione delle procedure di licenziamento.
In particolare, l’art.46 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 per 60 giorni è precluso l’avvio di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo e sono sospese quelle pendenti ed avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sempre entro il predetto periodo, 60 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020, quindi a far data dal 17 marzo, i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ossia non potranno procedere a licenziamenti.
La disposizione normativa in esame, sebbene astrattamente prevista per il settore privato, a nostro avviso ha rilievo anche nel settore del pubblico impiego e, segnatamente, nel settore scolastico per una ben precisa fattispecie.
Si fa riferimento, in particolare, alle procedure di “licenziamento” già avviate o in via di espletamento nei confronti dei diplomati magistrale.
Per meglio comprendere è opportuno fare un passo indietro.
Con il decreto-legge n. 87 del 2018 c.d. “decreto dignità”, è stata infatti prevista la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i diplomati magistrale che erano stati inseriti con riserva in Gae, non appena intervenga la definizione dei relativi giudizi pendenti.
In particolare, una volta intervenuta la sentenza di merito – definitiva – che conclude il giudizio pendente, il docente assunto in ruolo – con riserva – verrà “licenziato” mediante la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno.
Secondo la prevalente interpretazione, nel caso di specie si tratterebbe di una ipotesi di licenziamento, riconducibile ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Orbene, già da diverse settimane alcuni uffici scolastici, per il tramite delle singole istituzioni scolastiche, hanno avviato le procedure di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, procedendo – di fatto – al licenziamento di molti diplomati magistrale.
In applicazione della citata disposizione del decreto Cura Italia, per il periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo non si potrà più procedere al licenziamento dei diplomati magistrale e le eventuali procedure avviate dovranno ritenersi sospese.
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