Il Consiglio di Stato sospende, per la prima volta, l’esecutorietà dell’appellata sentenza di primo grado con cui è stato rigettato un ricorso che contesta l’erroneità di due quiz somministrati il giorno della prova preselettiva e fissa l’udienza pubblica per il prossimo 24 giugno 2014. A questo punto, il sindacato ha dato mandato ai propri legali di chiedere la trattazione congiunta degli appelli nn. 199/2014 e 1292/2014 (ricorrenti originari dei numeri di ruolo al Tar Lazio 9258/11 e 8815/2011), e di quello relativo al ricorso originario n. 8814/11 la cui sentenza negativa è del 28 novembre 2013. Tutti gli altri ricorrenti dei ricorsi Anief ancora pendenti al Tar Lazio con i numeri di ruolo 8816, 8819-8823, 8825, 8827, 9257, 9259, 9262-9263 nonché tutti i ricorrenti ancora non costituitisi in secondo grado degli stessi ricorsi Anief, 8814-8815/2011 e 9258 o ancora ricorrenti di ricorsi portati avanti con legali privati o altre associazioni, nel caso non abbiano seguito le precedenti istruzioni operative Anief per appellarsi o costituirsi a ad adiuvandum, possono farlo adesso chiedendole a [email protected] entro il 18 aprile prossimo, indicando nell’oggetto: istruzioni operative appello CdS concorso dirigenti, e nel testo della mail: Cognome, Nome, numero di ruolo del ricorso al Tar Lazio, cellulare.
Ancora il Consiglio di Stato nelle recenti ordinanze 973-974 del 2014 ha affermato come “nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell’annullamento del quesito (sul punto – ex plurimis – : Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010)”. L’Anief ricorda come già all’indomani della somministrazione delle prove preselettive aveva subito denunciato l’esistenza di diversi quesiti errati tra quelli sorteggiati il giorno della prova in violazione dell’articolo 8, comma 8 del bando di concorso, secondo cui “la prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte”. I primi tre ricorsi, però, presentati per i primi tra i 2.000 ricorrenti, sono stati respinti dal Tar Lazio. Ma ora la parola tocca al Consiglio di Stato che già il 20 dicembre 2011, in Camera di Consiglio, ha avuto modo di rilevare che “i motivi dedotti (dai legali dell’Anief, ndr) investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi al prosieguo delle prove”.