Come abbiamo anticipato, l’abilitazione docenti sarà legata a un percorso iniziale di formazione (abilitante, per l’appunto) di non meno di 60 CFU.
I 60 CFU/CFA dovranno essere così composti:
Bisognerà inoltre garantire proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenere in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.
Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 luglio 2022, determinerà il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale.
Il DL 36 stabilisce: fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il successivo Dpcm definirà le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
Sarà sempre il Dpcm di luglio a stabilire i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato, come abbiamo anticipato, si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti le competenze minime che andranno a costituire il profilo del docente secondo dei traguardi stabiliti dal cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nell’ambito di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 luglio 2022.
Tale percorso si conclude con una prova finale comprendente una prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata.
b) Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
c) Un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
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