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Decreto inclusione, il PEI creato ad hoc per ogni alunno disabile

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Un lettore ci chiede: “Con il nuovo decreto inclusione approvato quest’estate, cosa cambia in termini pratici, ad esempio sul Pei? Quali sono le novità per docenti, alunni disabili e famiglie?”

Prima di tutto ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto è stato pubblicato il decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo  13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Con tale decreto si stabiliscono alcuni punti fondamentali che intendono mettere l’alunno al centro del processo educativo.

Decreto inclusione: addio al metodo standard

Dobbiamo ricordare, come fa anche il Sole 24 Ore, che le novità introdotte ad agosto sono in vigore dal 12 settembre scorso. Si attendono almeno 10 decreti attuativi che vedrà protagonista il Miur sicuramente, ma che coinvolgerà anche quello della Salute, per le certificazioni. Regioni ed Enti locali, coinvolti attraverso la Conferenza Unificata, dovranno invece garantire una corretta attuazione su tutto il territorio delle nuove regole e una maggiore omogeneità dei servizi.

Si riconosce adesso il principio dalle Nazioni Unite, per cui la disabilità è data non solo e non tanto dalle condizioni di salute della persona ma da quanto il contesto sia in grado di garantire la massima autonomia e uguaglianza. Se il contesto è senza barriere e più ricco di opportunità, cambia il modo in cui la persona vivrà la propria condizione di disabilità.

Ma al centro della riforma tutto ruota sul Pei, il piano didattico individualizzato: le metodologie di studio e i programmi per gli alunni disabili non dovranno più essere definiti in modo “standard”, solo in relazione diretta al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico ad hoc, costruito realmente su misura dell’alunno.

Decreto inclusione: la certificazione

La certificazione andrà sempre richiesta all’Inps, secondo la legge 104 del 1992 e per quanto concerne la scuola questa è propedeutica per poter richiedere le misure di supporto e il docente di sostegno, l’assistenza specialistica.

Adesso, con la riforma, viene cambiata la composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità per l’inclusione scolastica. Oltre al medico legale, dovranno essere presenti un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria infantile e un medico specializzato nella patologia dell’alunno.

Il processo per arrivare al PEI

Il documento che serve per la predisposizione del Piano educativo individualizzato (Pei) è il profilo di funzionamento. Al suo interno si trovano le misure utili come sostegno, ausili e tipologie di assistenza per l’alunno e la sua reale inclusione.
Introducendo la prospettiva Icf dell’Organizzazione della sanità, non si guarda più alla disabilità come “menomazione”, ma all’intera persona e al suo “funzionamento” in termini positivi nel contesto.

Il Profilo deve essere redatto da specialisti del Sistema sanitario nazionale, con la collaborazione delle famiglie e, se possibile, insieme all’alunno disabile, per garantirne il diritto all’autodeterminazione. In questo processo potrebbe partecipare il dirigente scolastico o un insegnante specializzato di sostegno.

Il documento finito viene poi trasmesso dalla famiglia alla scuola e all’Ente locale competente che predispongono, rispettivamente, il Pei (in ambito scolastico) e il Progetto individuale (per la dimensione legata ai servizi territoriali).

PEI 2019, che cos’è?

Prima di tutto ricordiamo che il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 art. 12 L. n. 104 del 1992, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.
Il PEI tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992.

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