Generale

Decreto lavoro, le novità assicurative introdotte nel settore istruzione e formazione professionale

Il titolo II del decreto 48/2023 ha disposto degli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi per il settore scolastico e formativo.

Finalità dell’estensione

L’ampliamento previsto dal decreto 48, così come espressamente affermato al comma 1 dell’art. 18, ha lo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024.  L’art. 18 del decreto 48 ha ampliato i soggetti coperti di assicurazione inserendo diverse categorie operanti nel settore scolastico e formativo oltre agli alunni e gli studenti con alcune differenze sostanziali riguardanti gli infortuni in itinere.

Personale scolastico e accademico

Al fine di valutare l’impatto dell’applicazione prevista dal decreto, sono compresi nell’assicurazione, le seguenti categorie:

  • il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale d’istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema d’istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  • gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  • gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  • il personale  docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  • gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

Alunni e studenti 

  • gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale d’istruzione e delle scuole non paritarie  nonché  del  sistema  d’istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e  dei  percorsi  di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti  delle università  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione   artistica, musicale e coreutica (AFAM),
  • gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Assicurazione in itinere

Il comma 2 lettera f  dell’art. 18 ,  in modo analogo alla norma  in vigore che include gli infortuni in itinere, soltanto  per gli spostamenti da casa al luogo di lavoro e viceversa , esclude gli alunni e gli studenti  infatti afferma testualmente che essi  sono assicurati  “limitatamente agli  eventi  verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle  attività  didattiche  o laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti  nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa   nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni  già indicate.”

Francesco Di Palma

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