I due decreti legislativi che modificano le “leggi Brunetta” (legge 15 e decreto 150 del 2009) e il testo unico sul pubblico impiego (decreto 165 del 2001) sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno e portano rispettivamente i numeri 74 e 75.
Particolarmente attese sono le disposizioni che ridisegnano il rapporto fra legge e contratto. Ad una prima lettura sembra che le aspettative dei sindacati andranno in larga misura deluse.
I sindacati, infatti, si aspettavano che il decreto stabilisse in modo definitivo il primato del contratto sulla legge, ma la soluzione prevista nel decreto 75 non è per nulla lineare.
L’articolo 1 del decreto, infatti, riscrive il testo del secondo comma dell’articolo 2 del decreto 165 che ora recita:
“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensidell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionalie, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili [,solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge]”.
Per comprendere meglio la questione si tenga conto che le parole in grassetto sono quelle aggiunte con il decreto 75 mentre l’inciso posto fra parentesi quadre era presente nel vecchio decreto 165 ma è stato cancellato con il nuovo provvedimento.
Ad una prima lettura se ne evince che i contratti potranno derogare a norme precedenti ma solo nelle materie affidate alla contrattazione collettiva e non in qualunque ambito. Ma è sull’inciso eliminato [,solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge] che è necessario fare un approfondimento.
La norma attuale, introdotta da Brunetta, stabilisce che si possono modificare per via contrattuale solo quelle disposizioni che lo prevedono esplicitamente. La cancellazione dell’inciso può far ritenere che d’ora in poi si potranno derogare tutte le norme di legge. Ma non è affatto così perchè fra le disposizioni di legge i vigore ce ne sono diverse che sono accompagnate da una esplicita precisazione: “La presente disposizione non può essere modificata per via contrattuale”.
C’è da credere che su questo punto lo scontro fra Governo e sindacati sarà particolarmente vivace, ma una lettura testuale e contestuale del complesso delle norme in vigore dopo l’approvazione del decreto 75 non sembra lasciare molto spazio alla possibilità che d’ora in avanti tutte le norme di legge siano modificabili per via contrattuale.