Il decreto milleproroghe è stato convertito in legge. Il testo del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi è approdato in GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 – Suppl. Ordinario n. 8.
Delle misure scuola fa un riepilogo il sindacato Flc Cgil. Eccole.
Prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 il termine entro cui è possibile procedere alle immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno dei soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario e le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 (in precedenza 30 novembre 2021). I posti assegnabili sono quelli eventualmente rimasti vacanti dopo l’effettuazione della procedura straordinaria prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21. (art. 5 comma 3-sexies)
La procedura prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21 limitatamente ai docenti inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. (art. 5-ter)
Le graduatorie del concorso STEM (art. 59 comma 17 del DL 73/21) sono integrate, nel limite delle facoltà assunzionali, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto ossia almeno 70 punti su 100 sia nella prova selettiva, sia nella prova orale. In ogni caso, ai fini delle immissioni in ruolo, hanno priorità i vincitori del concorso ordinario.
Modificate le norme relative alla procedura straordinaria per l’assunzione di docenti prevista dall’art. 59 comma 9 bis del DL 73/21. In particolare
Prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) la norma (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. È possibile continuare anche dopo tale data ad effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti. (art. 5 comma 2)
Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2022 (in precedenza, entro il 2021) un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 3)
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) alcune disposizioni (Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare
(Art. 5 comma 1)
Prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca per la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024. (art. 6 comma 3-ter)
Il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, viene incrementato da 100 a 200 milioni a decorrere dal 2022. Tali risorse sono ripartite per 100 milioni in favore delle Regioni, province e città metropolitane, 100 milioni di euro in favore dei comuni. (art. 5-bis)
Le risorse non utilizzate per progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (DL 34/20 art. 105 comma 1 lettera b) possono essere spese fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 15 milioni di euro.
Per l’anno 2022, al fine di promuovere e sviluppare gli studi delle scienze umane e sociali (e in favorire opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, è autorizzata la spesa di 300 mila euro da destinare all’Università Tor Vergata volta al potenziamento della capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la lingua e letteratura italiana, in prospettiva interdisciplinare ed europea, mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l’acquisizione di materiale documentale. (art. 15).
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