Approvato alla Camera il decreto Milleproroghe con 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. Ora il testo passa al Senato.
Tra i provvedimenti quello riguardante l’insegnamento della religione cattolica, per il quale si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui dovrà essere emanato il bando di concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione. Potrebbe quindi finalmente sbloccarsi una situazione che tiene da tempo migliaia di insegnanti in precarietà. Il concorso, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19, potrebbe svolgersi a breve e mettere in cattedra i docenti a tempo indeterminato.
Già il 14 dicembre scorso, Cei e Ministero dell’Istruzione avevano sottoscritto un’intesa, con la firma del presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, e della ormai ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Dal MI non è stato specificato il numero dei posti che verranno messi a bando, ma se l’obiettivo è quello di coprire tutti i posti per l’insegnamento di Religione Cattolica che risulteranno vacanti e disponibili nell’arco del prossimo triennio, potrebbe trattarsi di un concorso per almeno 6-7 mila posti, con una quota riservata, forse, ai docenti precari in possesso di almeno 36 mesi di servizio.
Ecco il testo approvato alla Camera.
Il testo sulla scuola
Si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica previsto dall’art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Il concorso deve essere bandito per la copertura dei posti che si
prevedono vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (art. 5, co. 1);
si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali (ancora da bandire) relative al reclutamento del Dirigente Tecnico con funzioni di ispettore;
si estende all’a.s. 2020/2021 l’applicazione delle disposizioni (art. 87, co. 3-ter, D.L. 18/2020; L. 27/2020) in base alle quali la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta a distanza, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (art. 5, co. 3);
si proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali
previsti dall’art. 18, co. da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (art. 5, co. 4);
si proroga (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per l’assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione, di cui all’art. 58, co. 5-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (art. 5, co. 5);
si differisce (rispettivamente, dal 31 dicembre 2021 e dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto (art. 2, co. 4-septies);
si proroga ulteriormente (dal 30 settembre 2021) al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni approvate negli anni dal 2012 al 2017 (art. 5-bis).
Inoltre:
si consente di utilizzare fino al 30 giugno 2021 le risorse non utilizzate del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni per finanziare progetti volti contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative per i minori (art. 18);
si introducono alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici (art. 20).
Altre disposizioni
Altre disposizioni: le proroghe della legislazione emergenziale recate dall’Allegato 1
L’allegato 1 individua le disposizioni legislative per le quali – in base al disposto dell’articolo 19 – è disposta la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Sono in particolare oggetto di proroga:
le disposizioni di cui all’articolo 73 del D.L. n.18 del 2020, che consente, nel rispetto di specifici criteri, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (n. 10);
le disposizioni di cui all’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire l’operatività del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, attraverso lo svolgimento delle sedute in videoconferenza (n. 17);
le disposizioni di cui all’art. 3, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che prevedono un termine ridotto a 7 giorni dalla richiesta per l’espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) (n. 18);
le disposizioni di cui all’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), volte ad accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso la previsione di acquisizione di concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale, trascorsi i quali, nei 3 giorni successivi, il Ministero dell’istruzione indice apposita conferenza di servizi (n. 31);
le disposizioni di cui all’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020 che prevedono che le pubbliche amministrazioni ricorrono al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla nomativa vigente (n. 32).