L’8 febbraio il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere (votato a larghissima maggioranza) sullo “Schema del DM di revisione ed aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016”.
Il provvedimento su cui è stato chiesto il parere del CSPI è finalizzato solo a correggere errori, omissioni e imprecisioni contenute nel D.P.R. 19/16.
Il Consiglio, oltre alla correzione delle suddette anomalie, auspica che in occasione dell’approvazione dei decreti legislativi, attuativi delle deleghe di cui al comma 181 art. 1 legge 107/15, si proceda anche ad una revisione più approfondita e articolata della materia, in particolare per evitare conflittualità e contenziosi.
Per tale ragione propone di partire dagli insegnamenti previsti dagli ordinamenti per definire i titoli necessari per accedere alle nuove classi di concorso.
Tra le tante proposte avanzate, una riguarda la validità dei titoli di studio pregressi. “Per garantire la piena continuità con l’attuale situazione delle graduatorie d’istituto, – si legge nel parere – occorre chiarire che quanto prescritto dall’art. 5 del D.P.R. 19/2016 si applichi, ovviamente, anche a chi è già in possesso di un titolo valido per le vecchie classi di concorso e non solo per chi è attualmente iscritto in un percorso di studi: se così non fosse si creerebbe una palese disparità di trattamento”.
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Quindi, per il CSPI, è necessario precisare che sia chi era già in possesso del titolo di studio sia chi è iscritto ad uno dei percorsi di studio alla data di entrata in vigore del DPR (23 febbraio 2016) ha titolo ad accedere alle nuove classi di concorso (sia per acquisire l’abilitazione che per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia), secondo quanto previsto dai DDMM 39/98 e 22/05 per le pregresse classi di concorso che vi confluiscono.
Riguardo alla correlazione tra vecchie e nuove classi di concorso ai fini delle assunzioni e delle supplenze, il CSPI ritiene opportuno che nel provvedimento siano inserite le necessarie norme di salvaguardia per il personale a tempo indeterminato e determinato in modo da evitare eventuali effetti distorsivi dovuti agli accorpamenti delle pregresse classi di concorso. Quindi, sarebbe utile che per il prossimo anno scolastico non si proceda ad applicare il nuovo regolamento, salvo che per le classi di concorso di nuova istituzione, in modo da garantire una transizione graduale anche in considerazione dell’unificazione degli organici delle istituzioni scolastiche con più sedi e/o indirizzi (organico dell’autonomia).
Il Consiglio auspica anche che la salvaguardia dei diritti acquisiti, tenuto conto delle difficoltà di confluenza delle Gae nelle classi unificate, venga disciplinata, con criteri oggettivi, praticabili e trasparenti. Gli stessi principi dovrebbero applicarsi anche a coloro che sono inseriti in tutte le altre graduatorie utilizzate per la stipula dei contratti a tempo determinato.
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