A seguito della pubblicazione del decreto del 22 dicembre 2023, avvenuta il 10 febbraio 2024, avente per oggetto “la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, dei nostri lettori ci hanno fatto pervenire dei quesiti volti a chiarire se a seguito dell’unificazione delle classi di concorso sia possibile insegnare nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e se i titoli di studio validi per il previgente ordinamento siano validi secondo il nuovo ordinamento.
Fra i quesiti pervenuti in redazione, ne abbiamo scelti due che ci danno la possibilità di realizzare un quadro completo delle disposizioni previste dal decreto suddetto.
“Il 10 febbraio 2024 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto riguardante l’accorpamento delle classi di concorso. La tabella A che indica con precisione quali sono le classi di concorso che vengono accorpate indicate sotto l’unica denominazione A048 le precedenti classi A48 e A49. Nel relativo campo viene indicato quale titolo abilitante per detta classe anche il titolo di abilitazione sulla classe di concorso A049.(vedi allegato) La mia domanda è la seguente: Chi ha abilitazione sulla classe di concorso A049 (scuole medie) può quindi considerarsi abilitato nella nuova classe di concorso comune?”
“A seguito della pubblicazione delle nuove classi di concorso, ho un bisogno disperato di chiarimenti. Il prossimo anno (A.A. 2024-2025) conseguirò il Diploma Accademico di 2° Livello di Accademia di Belle Arti. Ho scelto di intraprendere questo percorso proprio per insegnare nelle classi di concorso A01 e A17. Io ho un diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico e, stando alla precedente norma (che richiedeva qualsiasi diploma congiunto al titolo accademico di 2° livello), avrei avuto accesso alle classi di concorso summenzionate. La nuova normativa, invece, per accedere alla classe di concorso A01 richiede: “Qualsiasi Diploma Accademico di II livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti”. La nota 3 specifica: “Congiunti al diploma di istruzione secondaria di secondo grado diploma di liceo artistico previgente ordinamento”.
Questa nota 3 non mi è chiara:
Per rispondere ai due quesiti analizzeremo le classi di concorso accorpate e il contenuto del decreto pubblicato il 10 febbraio del 2024 rifacendoci anche alle affermazioni fatte da Attilio Varengo segretario nazionale della CISL/SCUOLA nella diretta trasmessa dai canali della nostra testata.
Alla luce degli accorpamenti presenti nell’allegato A e a quanto dispone il decreto; l’unificazione delle classi di concorso non include la possibilità di insegnare nei due ordini di scuola, infatti l’art. 2 al comma 1 sancisce la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e al fine di sciogliere eventuali dubbi dei candidati all’art. 4 afferma che “sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale é equiparato il titolo di studio posseduto”
Il decreto sulle nuove classi di concorso, come ha affermato Attilio Varengo, è un decreto “molto parziale, per la verità riguarda semplicemente sette classi di concorso che sono state aggregate rispettivamente in un’unica classe di concorso al fine di renderle più flessibili e anche più elastiche nel senso che una serie di titoli di studio che precedentemente non trovavano corrispondenza oggi finalmente hanno una giusta risposta”
Che cosa succederà a quei docenti che eventualmente fossero stati in possesso dei titoli di studio validi per il previgente ordinamento e che in forza del nuovo ordinamento non si trovassero ad avere il titolo di studio richiesto?
Non succede niente perché così come è previsto dal 259 del 2017 così anche il nuovo decreto ministeriale prevede che coloro che fossero in possesso di un titolo valido per il previgente ordinamento, mantengono evidentemente la validità del proprio titolo sia ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, sia per le procedure abilitanti”.
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