Ieri è entrata in vigore, 22 giugno 2023, la legge 74/23 di conversione del decreto legge 44 del 22 aprile 2023 “”Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Il voto di fiducia in Senato ha ricevuto 103 voti favorevoli, 72 contrari e un astenuto.
Ieri il provvedimento è approdato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n.144.
Come abbiamo spiegato, tutte le norme relative alla scuola sono contenute nell’articolo 5. Una di queste riguarda il concorso per dirigenti tecnici di cui si parla ormai da anni. Ci sono poi disposizioni finalizzate ad assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico 2023/2024.
Intanto si parla di una procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento dei docenti abilitati sul sostegno, inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia; il comma dell’articolo 5, allo scopo di garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, introduce il vincolo triennale della mobilità; e c’è anche la misura per consentire l’accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno anche ai soggetti privi dell’abilitazione ma in possesso di un’esperienza professionale triennale; alcuni commi affrontano la questione dei titoli per il sostegno conseguiti all’estero.
Ecco alcuni degli emendamenti approvati alla data del 5 giugno, riportati da Flc-Cgil:
Gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale di Investimenti Complementari (PNIC) sono esclusi dal cosiddetto controllo concomitante, ossia relativo ad interventi in corso di svolgimento, della Corte dei Conti.
Prorogato fino 30 giugno 2024 (in precedenza 30 giugno 2023) il cosiddetto scudo erariale per i dirigenti dello Stato. Conseguentemente fino a tale data la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di (art. 1 legge 20/94), è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta. Ricordiamo che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia.
(art. 1 comma 12-quinquies)
Immessi in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria nell’a.s. 2022/23
Per l’anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni sull’anno di prova di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 59/17.
(art. 5 comma 20 lettera b)
Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall’attuazione del di tale disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella medesima regione medesima.
Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di tali provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».
(art. 5 comma 20-bis)
I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell’articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 107/15, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, a condizione che
(art. 5 comma 20-ter)
A decorrere dall’a.s. 2023/24 possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso
Riguardo al punto a) possono concorrere all’assegnazione unicamente i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio previsti dall’art. 105 comma 5 del citato DPR 309/90. Tale norma prevede che l’amministrazione scolastica, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale previsto dall’art. 116 del DPR.
(art. 5 comma 21-bis)
Sono temporaneamente accreditate fino a dicembre 2023 le fondazioni ITS per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023).
Per il 2023 le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore (pari a circa 48 milioni di euro) possono essere utilizzate anche per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.
(art. 5 comma 21-ter)
Riserve dei posti
Nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche è introdotta una riserva di posti pari al 15 per cento a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.
Restano fermi
(art. 1 comma 9-bis)
Nell’ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di riserva prevista per i disabili, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.
(art. 1 comma 14-septies)
Idonei
Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti del suddetto 20 per cento
(art. 1-bis lettera a), punto 2)
Concorsi su base territoriale
I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In questi casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
L’amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.
(art. 1-bis lettera b)
Prove concorsuali
Fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta
(art. 1-bis lettera c)
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