Nel nuovo decreto reclutamento approvato in Cdm nella serata del 21 aprile (ma che tuttora è in fase di lavorazione al Ministero dell’Istruzione e dunque è passibile di ulteriori modifiche) il capo I bis Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie, all’articolo 2-ter stabilisce come ci si abilita all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Alcune utili Faq
Ultima BOZZA DECRETO
Come ci si abilita all’insegnamento nella scuola secondaria?
D’ora in poi l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si giocherà sui crediti formativi, i cosiddetti CFU, nell’ambito di un percorso abilitante.
Durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, infatti, lo studente (aspirante insegnante) dovrà conseguire almeno 60 crediti formativi e dovrà superare un esame finale.
Precisiamo che i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Su quali competenze vertono i 60 CFU del percorso abilitante?
Eccone l’elenco:
a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
In cosa consiste l’esame finale di abilitazione?
L’esame finale di abilitazione comprenderà una prova scritta e una lezione simulata.
A valutare sarà una commissione giudicatrice nella quale è presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che la presiede, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
L’abilitazione è sufficiente per essere immessi in ruolo?
No. Superato l’esame finale e conseguita l’abilitazione, l’aspirante docente non potrà essere immesso in ruolo in modo automatico. In ogni caso all’abilitazione dovrà seguire il concorso, con le modalità che abbiamo spiegato a questo link.
Il conseguimento dell’abilitazione, cioè, non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Al contrario, l’abilitazione, naturalmente, sarà requisito sufficiente per ottenere incarichi di supplenza, cioè per contratti a tempo determinato.
Quanto dura l’abilitazione?
Sempre la bozza di legge sul reclutamento precisa che l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione?
Sì, ma dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione?
Sì, anche gli specializzati sul sostegno, per conseguire l’abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione, dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.