Nel nuovo decreto reclutamento approvato in Cdm nella serata del 21 aprile (ma che tuttora è in fase di lavorazione al Ministero dell’Istruzione e dunque è passibile di ulteriori modifiche) il capo I bis Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie, all’articolo 2-ter stabilisce come ci si abilita all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
D’ora in poi l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si giocherà sui crediti formativi, i cosiddetti CFU, nell’ambito di un percorso abilitante.
Durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, infatti, lo studente (aspirante insegnante) dovrà conseguire almeno 60 crediti formativi e dovrà superare un esame finale.
Precisiamo che i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Eccone l’elenco:
a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
L’esame finale di abilitazione comprenderà una prova scritta e una lezione simulata.
A valutare sarà una commissione giudicatrice nella quale è presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che la presiede, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
No. Superato l’esame finale e conseguita l’abilitazione, l’aspirante docente non potrà essere immesso in ruolo in modo automatico. In ogni caso all’abilitazione dovrà seguire il concorso, con le modalità che abbiamo spiegato questo link.
Il conseguimento dell’abilitazione, cioè, non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Al contrario, l’abilitazione, naturalmente, sarà requisito sufficiente per ottenere incarichi di supplenza, cioè per contratti a tempo determinato.
Sempre la bozza di legge sul reclutamento precisa che l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
Sì, ma dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Sì, anche gli specializzati sul sostegno, per conseguire l’abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione, dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
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