Pubblicato il decreto legge n. 36/2022 che contiene novità sul reclutamento docenti. Come già previsto dalla bozza che circolava nei giorni scorsi, è confermato l’anno di prova per i vincitori del concorso su posto comune che abbiano l’abilitazione all’insegnamento.
Il superamento dell’anno di prova determina l’immissione in ruolo. Per poter superare l’anno bisognerà svolgere il servizio per almeno 180 giorni, dei quali 120 per le attività didattiche. Al termine del periodo, il personale docente in prova è sottoposto a un test finale e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sulla base di un’istruttoria del docente tutor.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non rinnovabile.
I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
Il decreto legge 36 stabilisce poi che in caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione della legge 104/1992, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.