La nota del Ministero dell’Istruzione chiarisce i termini di applicazione del Decreto n.52 del 22 aprile, denominato Decreto riaperture.
NOTA DEL MI, N.624 DEL 23 APRILE
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la nota precisa che ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Scuola secondaria di secondo grado
In merito alle scuole secondarie di secondo grado, invece, la nota specifica che l’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 52 modifica la precedente disciplina dello svolgimento della didattica nelle scuole secondarie di secondo grado definendo percentuali diverse di partecipazione alle lezioni in presenza in considerazione del livello di rischio sanitario specifico dei
diversi territori.
Ecco cosa dispone dunque il decreto:
- le scuole secondarie di secondo grado in zona rossa garantiscono le lezioni in presenza per almeno il 50% e fino a un massimo del 75% dell’intera popolazione studentesca;
- le scuole secondarie di secondo grado in zona arancione o gialla garantiscono invece le lezioni in presenza a per almeno il 70% e fino a un massimo del 100% dell’intera popolazione studentesca.
Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa e in relazione al rischio sanitario definito per il territorio, individueranno le modalità concrete con cui accogliere a scuola un numero crescente di studenti, comunque entro le fasce percentuali indicate dal legislatore.
L’obiettivo, esplicita la nota ministeriale, è restituire ai ragazzi, con quest’ultimo mese di scuola, ritrovati spazi fondamentali di socialità ordinata.
No deroghe alle quote di scuola in presenza
Si ribadisce anche, nella nota, che le disposizioni del decreto non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai.
Il protocollo di sicurezza
Quanto al protocollo di sicurezza, si rinvia al documento n. 87 del 6 agosto 2020 – sottoscritto con le Organizzazioni sindacali. Vengono quindi confermate tutte le disposizioni già in vigore in materia di prevenzione del contagio, dall’igienizzazione delle mani alle mascherine, alle misure di distanziamento.
Viene inoltre rammentata la necessità che le istituzioni scolastiche nominino il medico competente; e che in accordo con le Als e con le Regioni, le istituzioni scolastiche provvedano, sempre su base volontaria, alle iniziative di screening e tracciamento finalizzate ad accrescere le condizioni di sicurezza.
Nessun irrigidimento delle disposizioni sanitarie, dunque, a vantaggio della sicurezza. Nessuna mascherina FFP2 per i docenti, nessun nuovo protocollo di tracciamento del contagio. Nessuna nuova misura a garanzia del rientro in classe e tuttavia la nota stabilisce: Le scuole sono chiamate a un ulteriore impegno che consenta, attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di flessibilità e alle misure predisposte dalla normativa emergenziale, di garantire in sicurezza la più ampia partecipazione possibile alla didattica in presenza.
In compenso, si chiarisce che le scuole potranno avvalersi di unità di personale docente o amministrativo aggiuntivo c.d. COVID – art. 231 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche – anche al fine di adottare misure di flessibilità oraria che consentano di modulare gli ingressi e le uscite degli studenti e di svolgere le attività didattiche e formative in tempi e spazi diversi.
A questo proposito si rammenta che la normativa emergenziale (art. 235 decreto legge 34/2020 e art. 32 decreto legge 104/2020) ha stanziato specifiche risorse e ha incrementato il fondo di funzionamento delle scuole (art. 231 decreto legge 34/2020 e art. 31 decreto legge 41/2021) per interventi di edilizia “leggera” o per il ricorso a strumenti contrattuali (noleggio o leasing di strutture temporanee) finalizzati all’adeguamento di locali già nella disponibilità delle scuole, come pure all’utilizzo di spazi esterni.
Scuola all’aperto
Una particolare attenzione la nota la riserva all’ipotesi di scuola all’aperto. Si legge infatti: In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto.
L’invito all’accoglienza con attenzione pedagogica
La nota si conclude con uno slancio pedagogico: Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione (…) . Sappiamo pure quanto la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio psicologico abbia determinato (…). Ben pochi i bambini e i ragazzi “attrezzati” per comprendere cosa stesse accadendo nel mondo (…). Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento.