È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.279 il cd. Decreto Ristori bis, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Tra le misure di interesse per il personale della scuola e per le famiglie segnaliamo in particolare gli articoli 13 e 14.
Questa misura interessa la zona rossa, che al momento comprende Calabria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.
Limitatamente dunque alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 % della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
I benefici possono essere concessi nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora le richieste dovessero superare tale limite di spesa, l’INPS rigetterà le domande presentate.
Il decreto fa anche riferimento specifico alla Scuola: per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, e ATA che usufruisce dei benefici è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Anche questa misura interessa le Regioni poste nella zona rossa, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle classi seconde e terze delle scuole medie.
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Quindi, il bonus non spetta ai lavoratori dipendenti, ma ai collaboratori e agli autonomi.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il beneficio può essere richiesto anche da genitori affidatari.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari (quindi non può essere utilizzato per pagare nonni o altri parenti). Viene erogato mediante il libretto famiglia ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Anche in questo caso c’è un limite di spesa (7,5 milioni di euro per l’anno 2020), oltre il quale le domande non saranno più accettate.
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