Conto alla rovescia per la presentazione del decreto scuola sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Si susseguono le indiscrezioni sul provvedimento che sarà messo a punto dal Miur e che ricalca, nelle sue linee guida, quello approvato ad agosto (con Marco Bussetti ministro dell’istruzione).
All’articolo 1, si parla del nuovo concorso riservato al personale della scuola secondaria con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni (in possesso della laurea), con o senza abilitazione, precario o di ruolo con assunzioni previste soltanto in caso di esaurimento della ex graduatoria permanente.
Entro il 2019 è prevista la pubblicazione del concorso per oltre 24mila cattedre aperto ai docenti di medie e superiori che hanno almeno tre anni di servizio nelle scuole statali, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si partecipa.
Nell’articolo 1, comma 3, si dispone che “le graduatorie per l’assunzione dei 24 mila precari possono avvenire successivamente all’anno scolastico 2022/2023, autorizzando di fatto la creazione di una nuova graduatoria di merito regionale (GAP) che si utilizza sulla quota parte (50%) delle graduatorie ad esaurimento esaurite destinate alle vigenti graduatorie di merito (prorogate di un anno) e alle graduatorie di merito regionali ad esaurimento (quando sarà riservato agli attuali 35 mila docenti inseriti, il 60% dei posti vacanti, ma non si capisce su quale contingente). Inoltre, al comma 17, è previsto che nell’a.s. 2020/2021, laddove sono esaurite le vigenti graduatorie di merito e/o le graduatorie regionali di merito ad esaurimento, si può essere assunti a domanda da parte degli idonei dell’ultimo concorso ordinario e straordinario in altra regione”.
Nell’articolo 1, comma 4, si legge: “Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata quota parte delle facoltà assunzionali parte per regione, classe di concorso e tipologia di posto, a quelle destinate alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residuino dopo le immissioni in ruolo di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto e dopo le immissioni in ruolo di cui al comma 17”.
Al nuovo concorso straordinario può partecipare anche il personale abilitato e di ruolo (comma 5).
Sono esclusi i precari con 24 mesi di servizio (due annualità), nonostante tale requisito sia previsto dal Decreto Dignità, quelli che completano la terza annualità già nel prossimo febbraio e coloro che hanno prestato servizio anche prima degli ultimi otto anni.
Sono esclusi, altresì, dalla partecipazione al concorso relativo ai posti di sostegno, quelli che hanno prestato servizio su sostegno, magari per tre anni, ma senza specializzazione, quando l’amministrazione avrebbe potuto prevedere per loro la specializzazione successiva obbligatoria.
Chi partecipa per i posti di sostegno non può partecipare per la classe di concorso, nonostante il sostegno non sia ancora considerata una disciplina, ma una specializzazione con una graduatoria di merito aggiuntiva.
Non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie o nei percorsi IEPF. È escluso il personale della scuola dell’infanzia e primaria (dove continuano a essere licenziate o escluse dalle GaE le maestre con diploma magistrale) e gli insegnanti di religione
Gli Itp possono partecipare soltanto se in possesso della Laurea, sembra leggersi dalla relazione illustrativa (commi 5 e 6).
All’articolo 2, invece, si parla di dirigenti scolastici, tecnici Miur e servizi esternalizzati.
Al comma 1 e 2, s’interviene sulle modalità di svolgimento del nuovo concorso a dirigente scolastico, confermandone la semplificazione, senza tuttavia risolvere il contenzioso pendente avverso le procedure del 2011 e del 2018.
Ai comma 3 e 4, si confermano per un altro anno i 65 dirigenti tecnici a tempo determinato in dotazione del Miur, a fronte di 50 altri di ruolo e di un concorso da bandire entro l’anno per l’assunzione a tempo indeterminato di 55 unità.
Nessuna previsione di un concorso riservato al personale Ata e facente funzione Dsga per l’assunzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi come previsto dall’Intesa del 1° ottobre 2019.
Nell’articolo 3, invece, si parla di esonero dalla rilevazione biometrica (impronte digitali) di dirigenti scolastici e Ata, oltre che alla possibilità di servizi gratuiti di trasporto.
Il comma 1 interviene esonerando gli attuali 200mila Ata e 8mila dirigenti scolastici, dall’applicazione della norma sulla video-sorveglianza e sulla rilevazione delle impronte biometriche per la verifica dell’accesso dei lavoratori a fronte di 8 milioni di studenti, genitori e 700mila docenti esclusi.
Oggi, 5 novembre 2024, parte ufficialmente la procedura per il concorso ordinario per insegnanti di…
Oggi, 5 novembre 2024, parte ufficialmente la procedura per il concorso ordinario per insgenanti di…
Il governo, nel predisporre il piano strutturale del bilancio 2025/2029, in merito al sistema scolastico…
Il disastro di Valencia provocato dalla DANA, la violenta alluvione che ha letteralmente devastato la…
Oggi, 5 novembre, è stato pubblicato l'avviso di apertura delle funzioni relativo alla concorso per…
L’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024),…