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Decreto “salva precari”, normativa e commenti

Nel tardo pomeriggio del 30 settembre 2009, il Miur ha pubblicato nel suo sito internet tutte le disposizioni applicative al decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009: “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009/2010” e precisamente:
  
– D.M. n. 82 del 29/9/2009;  
– modello di domanda del personale docente;  
– modello di domanda del personale Ata;  
– elenco dei distretti;  
– nota prot. n. 14655 del 30/9/2009 di trasmissione del D.M. n. 82 del 29/9/2009 con riepilogo degli aspetti più salienti.
 
Riportiamo nel nostro sito tutta la predetta normativa considerato il breve tempo a disposizione del personale interessato per produrre il relativo modello di domanda che va presentato entro il termine perentorio del 14 ottobre 2009, (data prorogata dal decreto direttoriale del 6 ottobre 2009) all’istituzione scolastica in cui il medesimo personale, nell’anno scolastico 2008/2009, era in servizio con contratto per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Considerato, inoltre, che la nostra rassegna n. 3 andrà in stampa il 6 ottobre e che il tempo utile è in procinto di scadere, riportiamo in sintesi i requisiti dei beneficiari del provvedimento di cui al D.M. n. 82/2009 nonché i benefici medesimi e altre utili informazioni, oltre a tutta la normativa.
 
requisiti dei beneficiari
 
– personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;  
– personale Ata, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 24 marzo 2004, n. 35.  
 
 
Il predetto personale deve, inoltre:
  
– aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui sopra, a prescindere dall’inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico;
– essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.
Ha, altresì, titolo di beneficiare delle disposizioni di cui al D.M. n. 82/2009, il personale che nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato:
  
– ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di posti interi (personale docente ed Ata);
– ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive (docenti).  
 
 
Benefici
 
Il personale docente ed Ata avente i prescritti requisiti, sopra indicati, ha titolo ad essere inserito negli elenchi prioritari per il conferimento, da parte dei dirigenti scolastici, delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti, e permanenti e ad esaurimento per il personale Ata.  
La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d’orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province opzionali aggiuntive. In quest’ultimo caso per avere la priorità al pari degli altri destinatari è indispensabile l’inserimento dell’interessato anche nella graduatoria di circolo e di istituto della provincia opzionale. Nel caso in cui l’interessato non sia incluso anche nella graduatoria di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d’orario, la sua posizione rimane subordinata, cioè in coda, a quella degli altri beneficiari della precedenza.  
Il personale docente destinatario delle citate disposizioni, ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’anno scolastico 2008/2009. Il personale Ata invece ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009 da utilizzare in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse (cioè ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi nel medesimo profilo professionale).  
 
 
Convenzioni con le regioni
 
Gli aventi titolo ai fini di essere destinatari di progetti istituiti ai sensi di specifiche convenzioni tra Miur e le regioni, accertino presso i competenti Usp o i competenti Assessorati alla P.I. regionali le modalità di partecipazione e i termini di presentazione della relativa domanda. Alcune convenzioni sono state già sottoscritte (Campania, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e altre sono in itinere. In caso di assegnazione di progetti spetta la retribuzione/integrazione da parte della regione secondo le disposizioni delle intese.
Il lavoro viene svolto nelle scuole in base ai progetti e per periodi compresi fra tre e otto mesi. In Sicilia sembra che l’accordo Stato-regione, per la realizzazione di interventi integrati per garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità, interessi 1.710 precari fra docenti e Ata.
Redazione

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