L’articolo 1 del decreto scuola è interamente dedicato a definire le procedure per l’indizione dei concorsi straordinari per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Le disposizioni prevedono che potranno partecipare a tali concorsi coloro che, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali.
Con la stessa procedura straordinaria sarà possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento: in tal caso il requisito richiesto è quello di aver svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – nello stesso periodo già indicato – nelle scuole statali oppure in quelle paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
La norma è stata introdotta nel corso del dibattito svoltosi alla Camera anche allo scopo di rimediare alla carenza di personale abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria.
“Tale carenza – si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – comporta, per le scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante ricorso a contratti a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti, e, per le scuole paritarie, l’impossibilità di rispettare l’obbligo di utilizzare esclusivamente docenti abilitati al fine di ottenere e mantenere il requisito della parità scolastica”.
La questione, per la verità, non è affatto “pacifica” perchè l’equiparazione fra servizio statale e servizio paritario non trova tutti d’accordo; ma, in sede di esame del decreto, gli uffici legislativi del Miur e del Parlamento hanno fatto osservare che la giurisprudenza è ormai orientata a riconoscere che “la sottrazione e/o il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari”.
Va comunque precisato che il decreto sottolinea senza possibilità di equivoco che il conseguimento dell’abilitazione non implica in alcun modo il diritto ad essere assunti nella scuola statale.
Ma ci sono anche altri dubbi; per esempio: sarà possibile conseguire l’abilitazione avendo maturato tre anni di servizio ma tutti nella scuola paritaria?
Oppure: l’abilitazione conseguita con servizio prestato solo nella paritaria potrà essere “spesa” per lavorare anche nella scuola statale?
In entrambi i casi la risposta è affermativa, in quanto il concorso straordinario consentirà di conseguire l’abilitazione a condizione di aver prestato tre anni di servizio (e il decreto non pone ulteriori vincoli); l’abilitazione conseguita, a sua volta, non ha un “marchio” e quindi potrà essere utilizzata in tutte quelle situazioni in cui venga richiesta.