E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto scuola. Il decreto ha il numero 22 ed entra in vigore il 9 aprile; ciò significa che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 8 giugno.
Il testo contiene la disposizione secondo la quale possono essere banditi i concorsi scuola: il blocco delle prove permane, ma i bandi possono essere pubblicati. Anche perché è già arrivato il parere del CSPI sul concorso straordinario. In ogni caso, l’articolo 3 del decreto prevede che: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere“. Invece, “per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.
Il DL 126/2019 stabilisce che potranno partecipare, al concorso scuola 2020 straordinario, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
Possono partecipare al concorso scuola 2020 secondaria, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.
Per i posti Itp accedono i candidati i possesso del diploma e senza i 24 CFU, almeno fino all’anno scolastico 2024/2025.
Per i posti di sostegno del concorso ordinario secondaria sono ammessi a partecipare alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre che ai requisiti precedenti, del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
ALLEGATO A – PROGRAMMA CONCORSUALE (CLICCA QUI)
ALLEGATO C – TABELLA TITOLI VALUTABILI (CLICCA QUI)
ALLEGATO D – CORRISPONDENZA TITOLI ABILITAZIONE (CLICCA QUI)
Il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso docenti i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa.
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