Sulla G.U. Serie Generale n. 303 del 28/12/2019 è stata pubblicata la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
La norma entrerà in vigore domani, 29 dicembre 2019.
Concorso straordinario secondaria
Potranno partecipare al concorso docenti straordinario abilitante per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019. Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva
- uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.
- Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria.
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
Abilitazione all’insegnamento
Con la stessa procedura straordinaria dei concorsi sarà possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento: in tal caso il requisito richiesto è quello di aver svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – nello stesso periodo già indicato – nelle scuole statali oppure in quelle paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Mobilità e vincolo dei 5 anni per i neo-assunti
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Tale vincolo non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), purché le condizioni previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie permanenti.
Il Decreto Scuola inserisce a seguire anche il comma 3-bis, secondo il quale l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.