
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile il decreto legge 45 in materia di disposizioni urgenti per l’attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
L’articolo 1 del decreto riguarda la riforma degli istituti tecnici che dovrà entrare in vigore a partire dall’anno 2026/27 per le classi prime, per concludersi nel 2030/31.
Dovrà essere adottato un apposito Regolamento che terrà conto del Profilo educativo dello studente, del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica e del modello di certificato di competenze allegati al decreto stesso.
Il regolamento dovrà essere approvato dopo aver acquisito anche il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.
Una delle disposizioni chiarisce anche che con l’avvio della riforma il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.
L’articolo 2 contiene norme in materia di reclutamento dei docenti e modifica l’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, integrando le graduatorie dei concorsi banditi dal 2023 con i candidati idonei alla prova orale in misura non superiore al 30% dei posti.
Vengono introdotte anche disposizioni per l’istituzione di un elenco regionale di idonei ai concorsi (esclusa scuola dell’infanzia) da cui attingere dal 2026/2027 in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie.
Un’altra norma consentirà di completare le procedure assunzionali del personale docente entro il 31 dicembre 2025, attingendo anche a graduatorie pubblicate successivamente al 31 agosto 2025 e non oltre il 10 dicembre 2025.
L’articolo 3 autorizza il Ministero dell’istruzione e del merito a emanare un nuovo bando e a scorrere le graduatorie esistenti per il Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, utilizzando risorse PNRR di altri investimenti fino a un massimo di euro 820 milioni di euro.
Obiettivo di questa misura è quello di far ripartire il Piano che fa fatica a decollare in alcune aree del Paese.
L’articolo 5 si occupa delle scuole paritarie.
Una misura prevede che possa essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria.
Il decreto stabilisce anche che l’alunno possa sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.
Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.
Il decreto contiene poi disposizioni in materia di corsi per guide turistiche, di welfare studentesco e di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie.
Un intero articolo 8 si occupa di iniziative per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.