Al via, in Commissione Istruzione al Senato, l’esame del decreto legge sugli Esami di Stato e valutazione.
Oggi la relazione introduttiva (clicca qui), nei prossimi giorni si entrerà nel vivo dei lavori.
L’articolo 1 definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l’anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l’ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l’adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell’istruzione.
In particolare, si prevede la semplificazione degli esami di Stato, profilando due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica riprenda o meno in presenza entro il 18 maggio 2020.
Le disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che, in base alla L. 62/2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla “valutazione degli alunni” e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
Al riguardo, si evidenzia che, benché il comma 1 faccia riferimento generico alla “valutazione”, le specifiche recate dai commi successivi – sulla cui base devono essere emanate le citate ordinanze ministeriali – non contengono disposizioni applicabili alla “valutazione” in corso d’anno, ma riguardano tutte la “valutazione finale”. Nello stesso senso sembrerebbe interpretarsi anche la rubrica dell’articolo, che fa riferimento specifico alla “valutazione dell’anno scolastico 2019/2020”.
Si valuti, dunque, l’opportunità di un chiarimento.
Si ricorda, peraltro, che in materia di valutazione, durante l’esame al Senato del D.L. 18/2020 (A.S. 1766-A.C. 2463), è stato introdotto, nell’art. 87, il co. 3-ter, in base al quale “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
La formulazione di tale disposizione potrebbe non essere coordinata – nel suo riferimento alla produzione degli effetti – con alcune previsioni di deroga recate dal D.L. in commento (v. infra).
Si valuti, dunque, l’opportunità di coordinare le previsioni inserite nel D.L. 18/2020 durante l’esame parlamentare con quelle recate dal D.L. in commento.
Valutazione finale e ammissione degli studenti alla classe successiva
Il comma 4, lett. a), dispone che, nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020, le ordinanze disciplinano le modalità, anche telematiche, di valutazione finale degli studenti, comprese quelle per lo svolgimento dello scrutinio finale.
In tal caso, le previsioni riguardano gli alunni della scuola primaria, nonché gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Infatti, si dispone che si procede in deroga a quanto previsto, per il primo ciclo, dall’art. 2 del d.lgs. 62/2017 e, per il secondo ciclo, dall’art. 4 del DPR 122/2009.
L’art. 2 del d.lgs. 62/2017 dispone che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo, compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi. Essa è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono degli stessi insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Sono oggetto di valutazione, fino al 31 agosto 2020, le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione(2) .
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal DPR 249/1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria(3) .
L’art. 4 del DPR 122/2009 dispone che nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico.
Per il recupero di eventuali debiti formativi, si veda infra.
In base al comma 3, lett. a), e al comma 4, alinea, – sia nel caso in cui l’attività didattica in presenza riprenda entro il 18 maggio 2020, sia nel caso in cui non riprenda entro tale data – le ordinanze devono disciplinare anche i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base del programma svolto, nonché del possibile recupero degli apprendimenti nel successivo a.s.
A tal fine, si deroga:
L’art. 5, co. 1, del d.lgs. 62/2017 dispone che, ai fini della validità dell’a.s., per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
L’art. 6 dello stesso d.lgs. dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni sono ammessi alla classe successiva – fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 6, del DPR 149/1998, in materia, tra l’altro, di sanzioni o provvedimenti adottati dal consiglio di istituto che implicano la non ammissione – eccetto che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe ne deliberi, con adeguata motivazione, la non ammissione;
L’art. 4, co. 5, del DPR 122/2009 dispone che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Il co. 6 del medesimo art. 4 prevede che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.
Non si fa riferimento – come nel caso della scuola secondaria di primo grado – alla deroga rispetto alle disposizioni riguardanti la frequenza minima necessaria, prevista, invece, per l’ammissione all’esame di Stato.
L’art. 14, co. 7, del DPR 122/2009 dispone che, nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, in relazione ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Si valuti l’opportunità di un chiarimento.
Per completezza, si ricorda che l’art. 3 del d.lgs. 62/2017 prevede che gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Integrazione e recupero degli apprendimenti
Il comma 2 stabilisce che – sia nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020, sia nel caso in cui non riprenda entro tale data – le ordinanze dispongono che l’eventuale integrazione e l’eventuale recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 deve avvenire nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020. L’integrazione e il recupero devono tenere conto delle specifiche necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali.
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione sono state adottate con D.M. 254/2012. Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, predisposto dal Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con cui è stata proposta alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012, anche in ragione delle novità introdotte dal d.lgs. 62/2017.
Le Indicazioni nazionali per i licei sono state adottate con D.M. 211/2010; le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali per il primo biennio sono state adottate, rispettivamente, con Direttiva 57/2010 e Direttiva 65/2010, mentre quelle per il secondo biennio e il quinto anno sono state adottate, rispettivamente, con Direttive 4/2012 e 5/2012.
Ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione
Il comma 6, primo e secondo periodo, prevede che, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato si prescinde, innanzitutto, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle prove INVALSI e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (art. 7, co. 4, art. 13, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 62/2017).
Inoltre, per la scuola secondaria di primo grado, si prescinde dalle già richiamate disposizioni sulla frequenza minima necessaria e sulla possibile non ammissione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (art. 5, co. 1, e art. 6, d.lgs. 62/2017).
L’art. 6 del d.lgs. 62/2017 dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni che frequentano la classe terza del percorso di istruzione secondaria di primo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie sono ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo – fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 6, DPR 149/1998, in materia, tra l’altro, di sanzioni o provvedimenti adottati dal consiglio di istituto che implicano la non ammissione allo stesso esame – eccetto che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe ne deliberi, con adeguata motivazione, la non ammissione. Il voto di ammissione all’esame è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno.
Analogamente, per la scuola secondaria di secondo grado si prescinde anche dalla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e dalla votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 13, co. 2, lett. a) e d), d.lgs. 62/2017).
Infine, sempre per la scuola secondaria di secondo grado, si prevede che nello scrutinio finale per l’ammissione all’esame di Stato si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 62/2017, è considerata requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo la partecipazione alle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella classe terza, effettuate, entro il mese di aprile, dall’INVALSI, attraverso prove standardizzate, computer based, in italiano, matematica e inglese.
Le indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI nella scuola secondaria di primo grado sono state fornite dall’allora MIUR con nota 2936 del 20 febbraio 2018. Il requisito si è applicato a decorrere dall’a.s. 2017/2018.
Per l’a.s. 2019/2020, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l’INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere tra il 1° e il 30 aprile 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 3 all’8 aprile 2020.
A seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso, con impegno dell’INVALSI a riprogrammare le stesse alla ripresa delle attività didattiche in presenza (v. in particolare, il comunicato stampa del 10 marzo 2020).
Inoltre, in base all’art. 13 del d.lgs. 62/2017 – come modificato, quanto alle decorrenze, dall’art. 6, co. 3-septies e 3-octies, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), –, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è disposta dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie e che – fatto salvo quanto previsto dal già citato art. 4, co. 6, DPR 149/1998 – siano in possesso dei seguenti requisiti:
Al riguardo, si ricorda che, in una delle FAQ predisposte dal Ministero dell’istruzione nella pagina web per supportare la didattica a distanza, si precisa che la sospensione delle attività didattiche vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
Per l’a.s. 2019/2020, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l’INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle quinte classi della scuola secondaria di secondo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 2 al 31 marzo 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 9 al 12 marzo 2020.
Anche in questo caso, a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso, con impegno dell’INVALSI a riprogrammare le stesse alla ripresa delle attività didattiche in presenza (v. ante).
Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
In base al comma 3, lett. c), e al comma 4, alinea, – sia nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020, sia nel caso in cui non riprenda entro la stessa data – le ordinanze disciplinano le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che siano composte da commissari appartenenti esclusivamente all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’art. 16, co. 4, del d.lgs. 62/2017.
L’art. 16, co. 4, del d.lgs. 62/2017 dispone che, per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, presso ogni scuola si costituisce una Commissione d’esame ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. I commissari e il presidente sono nominati dall’Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro.
Non si prevedono, invece, novità per le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, l’art. 8, co. 2, del d.lgs. 62/2017 dispone che presso le istituzioni scolastiche è costituita una commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente scolastico. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
In base al comma 3, lett. b), e al comma 4, lett. b), le ordinanze, in deroga all’art. 8 del d.lgs. 62/2017, disciplinano:
In base all’art. 8 del più volte citato d.lgs. 62/2017, l’esame conclusivo del primo ciclo si articola in tre prove scritte (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, competenze logico-matematiche, lingue straniere, con articolazione in due sezioni) predisposte dalla commissione d’esame e in un colloquio.
La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Per il superamento dell’esame è richiesta una valutazione di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
Lo svolgimento dell’esame è stato disciplinato con DM 741 del 3 ottobre 2017(6) .
Da ultimo, con nota prot. n. 5772 del 4 aprile 2019 erano state fornite indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nell’a.s. 2018/2019.
Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
In base al comma 3, lett. d), e al comma 4, lett. c), le ordinanze, in deroga agli artt. 17 e 18 del d.lgs. 62/2017, disciplinano:
Inoltre, il comma 6, secondo periodo, dispone che, evidentemente in entrambi i casi, nell’integrazione del punteggio che è nella disponibilità della commissione d’esame, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.
Il comma 6, terzo periodo, dispone che le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio.
In base agli artt. 17 e 18 del più volte citato d.lgs. 62/2017, l’esame di Stato si articola in due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un colloquio, nell’ambito del quale lo studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Con decreto del Ministro sono individuate annualmente le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio(7) .
Il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove di esame (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per il colloquio(8) ) e del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto). Il punteggio minimo è sessanta centesimi.
La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 50 punti.
Inoltre, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione, a condizione che abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
A sua volta, il comma 4, lett. d), dispone che, nel solo caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero, per ragioni sanitarie, non sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze disciplinano anche la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all’art. 2 del d.lgs. 262/2007, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell’eccellenza.
In base all’art. 2 del d.lgs. 262/2007, la valorizzazione delle eccellenze, che riguarda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, considera sia le prestazioni individuali di singoli studenti, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti. Nella valorizzazione dell’eccellenza può essere considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche. Per la valorizzazione dell’eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
In base all’art. 3, l’individuazione delle eccellenze avviene mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, organizzate di norma per fasi successive, dal livello della singola istituzione scolastica fino al livello nazionale.
Il Ministero dell’istruzione sottoscrive specifiche intese con soggetti pubblici e privati, compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all’iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri specificamente previsti, fra i quali l’avere a riferimento, per ogni iniziativa, un’autorità scientifica significativa, la disponibilità di risorse organizzative e professionali, il prestigio scientifico.
Ai sensi dell’art. 4, il riconoscimento dei risultati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l’acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, quali benefit e accreditamenti per l’accesso a istituti e luoghi della cultura, l’ammissione a tirocini formativi, la partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici, benefici di tipo economico.
In base all’art. 5, prima dell’avvio di ogni anno scolastico il Ministro dell’istruzione definisce, con proprio decreto, il programma nazionale di promozione dell’eccellenza che fornisce le informazioni sulle iniziative proposte per l’intero anno scolastico.
Il programma annuale per l’a.s. 2019/2020 è stato definito con DM 541 del 18 giugno 2019, che ha previsto che accedono al beneficio dei riconoscimenti e dei premi gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A.
Ha, altresì, previsto che la quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza sarebbe stata determinata con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie allocate sul cap. 1512 dello stato di previsione dell’allora MIUR(9) .
Studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali
Il comma 5 dispone che le ordinanze prevedono specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali.
La L. 170/2010 ha riconosciuto quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia(10) .
Nell’area dei bisogni educativi speciali (BES) sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici; quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale(11) .
Candidati privatisti
Per l’ammissione dei candidati privatisti agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, il comma 6, primo periodo, prevede innanzitutto che, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle prove INVALSI e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. (art. 10, co. 6, e art. 14, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. 62/2017).
Inoltre, il comma 7 dispone che i candidati privatisti svolgono gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in presenza, al termine dell’emergenza epidemiologica.
Si valuti l’opportunità di un approfondimento, anche considerando la possibile concomitanza con le date dei test per l’accesso ai percorsi universitari.
L’art. 10, co. 5 e 6, del d.lgs. 62/2017 prevede che sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Ai fini dell’ammissione, i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
A sua volta, l’art. 14, co. 1, dispone che sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, in qualità di candidati esterni, coloro che, tra l’altro: compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Il co. 2 prevede che l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno, ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
Infine, il co. 3, ultimo periodo, stabilisce che l’ammissione all’esame di Stato è subordinata alla partecipazione presso l’istituzione scolastica in cui sosterranno lo stesso esame alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI, nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Con riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il comma 3, lett. b), e il comma 4, lett. b), prevedono che – sia nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, sia nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza – le ordinanze prevedono specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.
Con riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, il già citato comma 7 dispone che i candidati privatisti sostengono lo stesso nel corso della sessione straordinaria di cui all’art. 17, co. 11, del d.lgs. 62/2017 (che evidentemente dovrebbe svolgersi successivamente allo svolgimento degli esami preliminari e, dunque, al termine dell’emergenza epidemiologica).
L’art. 17, co. 11, del d.lgs. 62/2017 prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Infine, prevede che l’esame di Stato dei candidati esterni sarà comunque configurato negli stessi termini previsti dalle ordinanze ministeriali per i candidati interni.
Al contempo, il comma 4, lett. c), – riferito alla sola ipotesi in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza – dispone che le ordinanze dettano specifiche previsioni per i candidati esterni.
Si valuti l’opportunità di coordinare le previsioni, disciplinando in un unico comma lo svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo da parte dei candidati privatisti.
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