Home Attualità Decreto scuola, niente bonus 300 euro per i precari

Decreto scuola, niente bonus 300 euro per i precari

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Niente carta docente di 300 euro per i precari: è stato cancellato l’emendamento che prevedeva la carta docente per i supplenti.

Il maxiemendamento che ha ottenuto la fiducia infatti non prevede l’emendamento iniziale: ci sarebbe stato il no della Ragioneria di Stato alla misura.

Lo conferma anche il sottosegretario De Cristofaro in diretta su Tecnica della Scuola Live: Non c’è un problema di natura politica. Ma di coperture finanziarie“, dichiara De Cristofaro alla Tecnica della Scuola.

 

LA DIRETTA

CLICCA QUI per il maximendamento 

Il video si riferisce alle disposizioni approvate precedentemente al maxiemendamento. L’emendamento sul bonus precari è saltato non è presente sul testo definitivamente approvato in Senato.

 

 

Emendamento 2.103 presentato in precedenza

De PetrisErraniGrassoLaforgiaNugnesFattori

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis) Il fondo di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l’anno 2020.

        6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell’importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 2».