Nell’ambito del decreto semplificazione, trova spazio, all’art. 56, la problematica relativa alla sicurezza degli edifici scolastici e educativi, in tal senso è affidato al ministero dell’istruzione il compito di predisporre le “linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie d’interventi autorizzati“.
In dette linee guida vanno individuati:
- I termini che gli enti locali devono rispettare per la progettazione.
- L’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori,
- Le regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
Lo stesso articolo inoltre affida al Ministero il compito, in caso d’inerzia degli enti locali nel rispettare le condizioni poste dal regolamento del Parlamento Europeo, di diffidarli al completamento dei lavori entro trenta giorni ed eventualmente “sostituirsi all’ente locale beneficiario nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché in tutte le attività legate all’esecuzione e al collaudo degli interventi”.
Lo stesso articolo, inoltre assegna ai dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, il compito di procedere all’affidamento nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici “anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche.