Nella giornata del 20 maggio il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del D.L. Sostegni bis che all’art. 58, tra le misure urgenti per la scuola, prevede alcune novità che riguardano la mobilità dei docenti: trasferimenti, passaggi di cattedra e di ruolo nonché la mobilità per un anno: utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 58, comma 1 lettera f).
BOZZA DL SOSTEGNI BIS
Andiamo con ordine
- I docenti immessi in ruolo da qualsiasi graduatoria con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2020 e a seguire coloro che saranno immessi in ruolo successivamente, non dovranno più rimanere vincolati per 5 anni nella scuola di titolarità, ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo, bensì per 3 anni, in pratica non viene abrogato il comma 17 octies dell’art. 1 del DL 126/19 convertito nella legge 159/19, ma solo modificato per quanto riguarda la durata del vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, ora 3 anni non più 5 anni.
- I docenti immessi in ruolo ( ex FIT) non dovranno rimanere vincolati per quattro anni nella scuola di titolarità, dove avevano svolto l’anno di prova, bensì per soli due anni.
- Per i docenti di cui al punto 1) e al punto 2) l’anno in corso 20/21 vale rispettivamente ai fini del compimento del triennio e del biennio.
- I docenti che ottengono il trasferimento per il 2022/23 e a seguire, sono tenuti a permanere per un triennio nella scuola ottenuta per trasferimento a domanda nelle tre fasi dei trasferimenti o per passaggio di cattedra e/o di ruolo, indipendentemente dalla preferenza indicata nella domanda di mobilità: scuola, distretto, comune, provincia. L’art. 58 comma 1 lettera 7) in questo caso modifica il CCNL e il CCNI che disciplinano la mobilità del personale docente e il vincolo triennale in rapporto alla tipologia di preferenza richiesta nell’istanza di mobilità territoriale e professionale (passaggio di cattedra o di ruolo).
- I docenti di cui al punto 1) e a seguire i neo immessi in ruolo degli anni scolastici successivi, a differenza di tutti gli altri docenti, non possono chiedere l’utilizzazione nella provincia di titolarità né l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, pur avendone i requisiti al pari degli altri docenti.
- Infatti il più volte citato comma 1 lettera f) dell’art. 58, ha modificato il comma 17 octies del DL 126/19 convertito nella 159/19, è modificato solo nella parte riguardante la durata del vincolo (da 5 a 3 anni) ma non anche nella parte riguardante il divieto di questi docenti di partecipare alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e di poter trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del CCNL.