Con 441 voti a favore e solo 51 contrari, oggi la Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sul D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis).
Il 21 luglio il testo del DL 73 approderà blindato al Senato, l’iter parlamentare dovrà concludersi necessariamente entro il 24, per cui è certo che il Governo anche al Senato metterà la fiducia.
Rispetto alla Scuola (art. 58 e 59), non si registrano novità rispetto a quanto approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.
Di seguito, in maniera sintetica, richiamiamo i contenuti approvati e già analiticamente illustrati nei giorni scorsi dalla nostra Rivista.
1) Viene stabilita una nuova procedura concorsuale straordinaria sui posti che residueranno dalle operazioni di immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 21/22.
La procedura sarà riservata ai docenti con tre anni di servizio nelle scuole statali di cui almeno 1 anno di servizio specifico.
Il nuovo concorso straordinario sarà bandito entro il 31 dicembre.
2) Per i concorsi ordinari che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del DL 73/2021, è prevista una riserva di posti del 30% per i docenti che entro la presentazione della domanda di partecipazione abbiano maturato 3 anni di servizio nelle scuole statali di cui almeno 1 anno di servizio specifico.
3) Solo per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 21/22 si prevede, sia sui posti comuni sia sui posti di sostegno, vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo dalle vigenti Graduatorie concorsuali e dalle GAE, un’immissione in ruolo straordinaria riservata ai docenti abitati inseriti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi (coloro che conseguono l’abilitazione o il titolo di specializzazione entro il 31 luglio).
Per l’immissione in ruolo straordinaria da GPS di prima fascia su posto comune è previsto il requisito di tre annualità di servizio, requisito non previsto per l’immissione in ruolo su posto di sostegno, vista la carenza di insegnanti specializzati di ruolo.
Questa palese disparità di trattamento potrebbe dare adito a contenzioso
4) Per l’a.s. 21/22 la possibilità di autorizzare i dirigenti degli U.S.R. a stipulare ulteriori supplenze temporanee (organico cosiddetto Covid) fino al 30 dicembre 2021 da impiegare in base alle esigenze delle singole scuole autonome, in caso di sospensione delle attività didattica per emergenza Covid, il personale assunto assicura il servizio di insegnamento con modalità a distanza (DAD). Tale possibilità, e sempre fino al 30 dicembre, è prevista anche per il personale ATA.
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