Il Decreto Sostegni bis, presentato ieri in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, chiarisce molte questioni relative alle procedure di reclutamento. Quale destino per i docenti precari?
Una delle procedure straordinarie previste esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022 (art. 59 comma 4), riguarda i posti comuni e di sostegno vacanti che residuano dopo le immissioni in ruolo.
In altre parole, delle opportunità si apriranno in relazione ai posti rimasti disponibili dopo le immissioni in ruolo. A tali posti concorreranno gli aspiranti iscritti in prima fascia delle Gps (graduatorie provinciali per le supplenze) o coloro che acquisissero l’abilitazione o la specializzazione entro il 31 luglio 2021 entrando a far parte di nuovi elenchi aggiuntivi. Tali aspiranti dovranno avere alle spalle almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi.
I posti di cui sopra sono assegnati con contratto a tempo determinato finché la procedura finale di valutazione dell’anno di prova, basata su un esame disciplinare, stabilirà se quei docenti potranno essere confermati in ruolo o meno. Un esito non scontato, da quanto appare nella bozza del decreto Sostegni, dato che se l’anno di prova non fosse valutato in modo positivo si dovrà ripetere la prova stessa l’anno successivo, ma qualora fosse l’esame disciplinare a non produrre un buon risultato (secondo il parere di una commissione esterna), il decreto, ad oggi, fatte salve modifiche dell’ultimo minuto, prevede la decadenza dell’intera procedura, rendendo impossibile la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato.
Per chiarire, a quanto sembra, potranno presentarsi differenti scenari.
I docenti che svolgano l’anno di prova potranno essere valutati positivamente in relazione al loro percorso annuale, e superare anche l’esame disciplinare, ottenendo così il passaggio in ruolo ovvero la trasformazione del loro contratto da determinato a indeterminato.
I docenti che svolgano l’anno di prova potranno essere valutati negativamente in relazione al loro percorso annuale, e dunque dovere ripetere l’anno di prova, e rinviare ad allora il resto della procedura (inclusa la fase dell’esame disciplinare).
I docenti che svolgano l’anno di prova potranno essere valutati positivamente in relazione al loro percorso annuale, ma negativamente in relazione all’esame disciplinare. In questo malaugurato caso, la procedura decadrà e il contratto a tempo determinato non verrà convertito in contratto a tempo indeterminato. Insomma, in questo scenario non sarà possibile entrare in ruolo.
Si legge infatti nella norma, all’articolo 59:
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
Su questa formula di reclutamento, il responsabile scuola della Lega Mario Pittoni, commenta: “Una strana assunzione a tempo determinato (ancora una volta in spregio alla lettera e allo spirito delle indicazioni dell’Ue) che può portare al ruolo, ma solo una volta superata – al termina dell’anno scolastico – una specifica prova selettiva da tenere con una commissione esterna, che di fatto è un altro concorso straordinario“.
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