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Decreto sport e scuola, indicazioni sugli adempimenti connessi all’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 in materia di assunzioni [NOTA]

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Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio, reca disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Con nota del 2 agosto, indirizzata agli USR, evidenzia alcuni aspetti innovativi.

Soggetti destinatari di provvedimenti giurisprudenziali

Richiama in particolare l’articolo 10, commi 1 e 2, che così dispone:

  1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
  2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l’abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

Pertanto, nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, gli Uffici che hanno gestito la procedura concorsuale dovranno ricostruire la situazione preesistente al provvedimento giurisdizionale che ne ha determinato la revoca della nomina o la risoluzione del contratto.

Esperita questa operazione, l’Ufficio scolastico regionale destinatario dell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, in presenza di posti vacanti e disponibili, procederà alla stipula del rapporto di lavoro a tempo determinato, prima di avviare le ordinarie procedure di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025.

Assunzioni da graduatorie concorsuali pubblicate dopo il 31 agosto

La nota continua richiamando l’articolo 4-bis, comma 3, che così prevede:

Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»”.

In questo caso il MIM ritiene sia necessario procedere all’accantonamento dei posti vacanti che sarebbero stati fruibili qualora le graduatorie in questione fossero state pubblicate entro il termine del 31 agosto 2024, nel limite numerico dei posti banditi o, se inferiore, dei candidati ammessi alla prova orale. All’interno di ciascuna provincia sarà poi necessario individuare le sedi da accantonare, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale.

Abrogata la call veloce

Con l’occasione, infine, si fa presente che l’articolo 14-bis, comma 4, del decreto-legge in oggetto ha abrogato a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la procedura della c.d. “call veloce”, di cui ai commi da 17 a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019.

LA NOTA