Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio, reca disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Con nota del 2 agosto, indirizzata agli USR, evidenzia alcuni aspetti innovativi.
Richiama in particolare l’articolo 10, commi 1 e 2, che così dispone:
Pertanto, nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, gli Uffici che hanno gestito la procedura concorsuale dovranno ricostruire la situazione preesistente al provvedimento giurisdizionale che ne ha determinato la revoca della nomina o la risoluzione del contratto.
Esperita questa operazione, l’Ufficio scolastico regionale destinatario dell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, in presenza di posti vacanti e disponibili, procederà alla stipula del rapporto di lavoro a tempo determinato, prima di avviare le ordinarie procedure di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025.
La nota continua richiamando l’articolo 4-bis, comma 3, che così prevede:
“Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»”.
In questo caso il MIM ritiene sia necessario procedere all’accantonamento dei posti vacanti che sarebbero stati fruibili qualora le graduatorie in questione fossero state pubblicate entro il termine del 31 agosto 2024, nel limite numerico dei posti banditi o, se inferiore, dei candidati ammessi alla prova orale. All’interno di ciascuna provincia sarà poi necessario individuare le sedi da accantonare, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale.
Con l’occasione, infine, si fa presente che l’articolo 14-bis, comma 4, del decreto-legge in oggetto ha abrogato a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la procedura della c.d. “call veloce”, di cui ai commi da 17 a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019.
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