Mancano ormai tre settimane alla fatidica data in cui il Governo dovrebbe rendere noti almeno i criteri che saranno alla base del decreto di riforma della scuola. I punti ancora dubbi e in sospeso sono parecchi, ma il più delicato e complesso ci sembra quello relativo all’organico funzionale.
Il nodo che andrà sciolto è molto semplice: in che misura l’OF potrà essere liberamente utilizzato dalle scuole per ampliare l’offerta formativa o per altri scopi (per esempio per consentire l’esonero dei vicepresidi) e quanto sarà invece vincolato alla copertura delle supplenze?
La questione è assolutamente centrale: in mancanza di disposizioni chiare e precise potrebbe essere il caos. Vediamo di spiegarci meglio: esaminiamo il caso di un comprensivo a cui vengono assegnati in OF insegnanti di scuola primaria. Questa scuola, a inizio d’anno dovrà prioritariamente utilizzare i 6 insegnanti per coprire i posti disponibili fino al termine delle lezioni oppure potrà liberamente decidere di impiegare i 6 insegnanti per ampliare l’orario di funzionamento delle classi? La seconda soluzione, ovviamente, sarebbe sì auspicabile sotto il profilo organizzativo, ma non consentirebbe il benchè minimo risparmio sul capitolo di spesa delle supplenze.
In realtà il Ministero si aspetta che anche la spesa per le supplenze brevi e temporanee cali nettamente; ma è ovvio che questo obiettivo si potrà raggiungere solo se i docenti dell’OF saranno impiegati per coprire le assenze dei colleghi.
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E qui nasce un altro problema: l’insegnante x di OF viene impiegato a inizio d’anno per ampliare l’orario di una o più classi; ma cosa succederà se in corso d’anno diventa necessario coprire una supplenza particolarmente lunga?
Altra questione: l’OF potrà essere utilizzato liberamente dalle scuole per “sdoppiare” classi particolarmente numerose? Se sì, a quali condizioni?
Il fatto è che l’OF per essere davvero gestito in modo utile e intelligente richiederebbe – per le scuole – margini di autonomia molto più ampi di quelli attuali. Condizione che si potrebbe raggiungere solo modifcando le regole del “vecchio” regolamento del 1999. Ma nutriamo forti dubbi che questa operazione si possa fare con un decreto legge e, soprattutto, in così poco tempo.
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