Home Archivio storico 1998-2013 Generico Decreto sviluppo in Gazzetta Ufficiale

Decreto sviluppo in Gazzetta Ufficiale

CONDIVIDI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio il decreto legge n. 70 “Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
L’articolo 9 del provvedimento riguarda “Scuola e merito” e prevede disposizioni importanti in materia di investimenti sulla ricerca scientifica e tecnologica.
Il terzo comma del medesimo articolo istituisce la “Fondazione per il Merito” che avrà lo scopo sia di dare attuazione a quanto già previsto dall’articolo 4 della legge 240/2010 sia di “promuovere la cultura del merito e della  qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema  universitario”.
Modesta la dotazione finanziaria: per il 2011 si parla infatti di 10milioni di euro comprensivi di quanto necessario per fa r funzionare la Fondazione stessa.
Il comma 17 dello stesso articolo riguarda invece il piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013. Le nomine in ruolo potranno essere retrodatate al 1° settembre 2010 ma “ad invarianza di spesa”; l’applicazione del Piano, cioè, non potrà comportare un aumento dei costi e dovrà rispettare le regole già previste con l’articolo 64 della legge 133/08.
Il comma 18 stabilisce che i contratti a tempo determinato nella scuola non possono comunque essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, come invece previsto in linea generale dall’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Il comma successivo prevede poi che le nomine in ruolo possano essere effettuate ogni anno entro il 31 agosto (attualmente il termine è il 31 luglio).
Il comma 20 stabilisce poi che le graduatorie permanenti vengano aggiornate con cadenza triennale con possibilità di trasferimento in un’unica provincia.
L’ultimo comma (il 21) stabilisce infine che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di  titolarità.”.