Anche nel prossimo anno scolastico il Governo ha deciso di confermare, per la terza annualità consecutiva, il provvedimento salva-precari, l’ammortizzatore annuale rivolto a tutti i supplenti rimasti senza contratto dopo averne stipulati almeno due negli anni passati. Il provvedimento è stato inserito, senza troppi proclami, all’interno delle modifiche fatte dalla Commissione della Camera al Dl Sviluppo, atteso lunedì prossimo, il 20 giugno, dal voto di fiducia ed il giorno dopo dall’approvazione definitiva.
Decreto Sviluppo, torna il salva-precari
Il provvedimento è stato inserito attraverso il comma 21-bis dell’art. 9 contenente tutte le norma che hanno a che vedere con la scuola. “Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, – si legge nel testo modificato ed in procinto di diventare Legge dello Stato – restano valide anche con riferimento all’anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente”.
Lo scorso anno ne beneficiarono tra i 20.000 ed i 25.000 supplenti, in prevalenza docenti. Immutate le condizioni di accesso e le regole. Rimane confermata, quindi, la norma sui contratti cosiddetti di “disponibilità”: nelle Regioni che li attiveranno, i precari individuati beneficiari avranno la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze e alla partecipazione (retribuita) a progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da 3 a 8 mesi. L’eventuale compenso di partecipazione al progetto si andrà così ad aggiungere all’assegno mensile, pari all’incirca alla metà dello stipendio che a seguito dei tagli del Miur-Mef non è stato possibile stipulare.
I beneficiari del contratto ‘speciale’ otterranno, come gli altri anni, anche la valutazione dell’intero anno di servizio (12 punti i docenti, 6 punti gli Ata) ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie.
Per il resto, il Dl Sviluppo non contiene particolari novità rispetto alla prima bozza approvata. Saltato il bonus proposto dalla lega per premiare con 40 punti i supplenti rimasti nelle graduatorie di appartenenza, il decreto ha come parte originale solo quella che riguarda il punteggio maggiorato da assegnare ai supplenti che hanno svolto servizi in condizioni particolarmente difficili: senza entrare nel merito, il decreto spiega solo che riguarderà i precari che svolgeranno il servizio “presso pluriclassi”, a cui “verrà riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del Miur”. E’ probabile che nella lista rientrino i servizi svolti sulle isole o in montagna.
Slitta poi di un mese, dal 31 luglio al 31 agosto, il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione riguardanti il personale insegnante e Ata di ruolo – incluse le supplenze annuali – nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza.
Confermati gli spostamenti “a pettine” su una provincia, la permanenza per cinque anni nella provincia dove è stato conseguito il ruolo (allargando però le deroghe) e l’impossibilità per le decine di migliaia di precari che stanno tentando di approdare alla stabilizzazione attraverso le aule del tribunale, facendosi forte della normativa comunitaria e nazionale: nella scuola non è applicabile, in pratica, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato dopo 36 mesi svolti su posto vacante.