Graduatorie

Decreto terza fascia Ata: che deve fare chi è già inserito? Qual è la differenza tra domanda di aggiornamento e di conferma?

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024. La conferma delle date, già anticipata nei giorni scorsi, è contenuta nel decreto 89 del 21 maggio 2024, pubblicato oggi, 22 maggio.

Graduatorie ATA terza fascia, come fare domanda

All’articolo cinque del decreto vengono specificate le modalità di presentazione delle domande:

Presentazione telematica

Le domande di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, utilizzando le credenziali SPID. Tutte le informazioni necessarie per accedere al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono disponibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le domande inviate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Domanda unica

La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.

Destinatari della domanda

La domanda deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza. Non possono essere selezionate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta, in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Domanda di inserimento

Nella domanda di inserimento l’aspirante deve dichiarare:
a. di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia;
b. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
c. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia.
d. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
e. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
f. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;
g. oppure, di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

Domanda di conferma

Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del triennio precedente, purché in possesso dei requisiti di accesso, devono presentare domanda di conferma se richiedono l’inserimento per gli stessi profili professionali e la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda dell’aggiornamento precedente.

Nella domanda di conferma l’aspirante deve dichiarare:
a. di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;
b. di mantenere per il triennio 2024/27, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l’inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;
c. di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.

Domanda di aggiornamento

Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del triennio precedente, purché in possesso dei requisiti di accesso, devono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per i titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.

Domanda ATA 2024, ecco il decreto

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

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IL DECRETO

Redazione

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