Rischia di diventare uno dei decreti legge più importanti degli ultimi anni, almeno per il mondo della scuola, quello approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legge n. 112 oltre ai 130.000 posti da annullare in quattro anni, attraverso una serie di disposizioni che stravolgeranno (qualora venga convertito così come è stato già approvato dal Cdm) le modalità di determinazione degli organici, introduce infatti importanti novità anche nelle situazioni di malattia del personale. Novità che si traducono, è il caso di dire, in restrizioni e penalizzazioni non indifferenti. Soprattutto per chi dovesse ammalarsi con una certa frequenza.
L’articolo 71 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 25 giugno prevede infatti che a tutti i dipendenti pubblici, quindi anche a quelli della scuola, nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia si assegni solo stipendio base (“con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio“) . Ciò significa che una percentuale della paga riguardante la giornata lavorativa verrebbe così decurtata: una norma che penalizza non poco i lavoratori che durante l’anno usufruiscono di giorni di malattia singoli o comunque di pochi giorni. E che fa tornare alla mente quella adottata a metà degli anni Novanta per i dipendenti pubblici che si assentavano il lunedì (giorno in cui abbondano le malattie), salvo poi “naufragare” velocemente.
Vi sono novità in vista anche per chi sottoscrive i certificati: gli uffici del personale non saranno più autorizzati ad accettare, tranne che per le prime due volte nell’anno, certificazioni prodotte da medici e strutture ospedaliere private. La norma introdotta con l’art. 71 specifica, infatti, che i dipendenti che si assenteranno “per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica“.
Le restrizioni riguarderanno anche la fascia di reperibilità che si estenderà quasi di tre volte rispetto all’attuale: da quattro ore complessive al giorno (10-12 e 17-19) si estende a ben 11 ore: “Dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20“. Il medico fiscale potrà essere inviato dal dirigente “anche nel caso di assenza di un solo giorno”: soluzione che sino ad oggi è stata adottata solo in casi eccezionali.
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