Con atto n.380 è stato approvato lo Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello schema, è prevista l’istituzione di un Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, che avrà le seguenti finalità:
a) promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
b) concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
c) accogliere e rispettare le diversità;
d) sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell’ambito della comunità educativa e scolastica;
e) favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
f) promuovere la qualità dell’offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglierà le bambine e i bambini in base all’età e sarà costituito da:
a) servizi educativi per l’infanzia, articolati in:
1. nido e micronido;
2. servizi integrativi;
3. sezioni primavera.
b) scuole dell’infanzia statali e paritarie.
Lo schema di decreto prevede anche l’istituzione di Poli per l’infanzia, che accoglieranno, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età. Saranno laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. I Poli per l’infanzia potranno essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.
Le famiglie parteciperanno economicamente alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, sia pubblici che privati accreditati. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie sarà definita con intesa in sede di Conferenza unificata. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché l’esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.
È inoltre previsto che le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possano erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli di età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono.
Infine, segnaliamo che lo schema di decreto all’art. 14, comma 3, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Contineranno ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui sopra, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto.
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