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Deleghe L.107/15, studenti alla maturità professionale dopo 4 anni di formazione regionale

Dal 2018 cambia l’organizzazione degli istituti professionali, ma si potrà ancora acquisire la maturità frequentando solo il biennio finale di scuola statale.

E forse anche un solo l’ultimo anno. Dopo aver frequentato un centro di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, nei tre anni successivi alla licenza media, lo studente avrà facoltà di iscriversi al quarto superiore pubblico della stessa tipologia di corso.

Lo prevede lo schema di decreto legislativo sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale” approvato in via preliminare dal Governo e giunto da poco presso le commissioni parlamentari.

Il decreto prevede, infatti, che “lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all’articolo 7 per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’a1ticolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012”.

 

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Certamente, spiega sempre la legge delega in via di approvazione, il passaggio dai centri di formazione regionale non sarà “automatico” ma terrà “conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell’ordine di studi e dell’indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all’annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell’annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso”.

Il tutto, naturalmente, sarà consentito consentito (anche all’inverso, visto che si tratta di un passaggio reciproco tra percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP) esclusivamente a domanda dello studente.

Ora, anche se la legge delega non lo dice, è verosimile che gli studenti che hanno concluso il percorso quadriennale nei Cfp, gli attuali centri di formazione professionale autorizzati dalle Regioni, possano anche chiedere di iscriversi al quinto anno della scuola professionale statale.

In pratica, con il diploma professionale di durata quadriennale in tasca, potranno puntare a prendere la maturità. E questo, proprio in virtù del fatto che con la riforma in atto i due organismi (regionali e statali) “si raccordano in modo stabile e strutturato nell’ambito della Rete” (comma 4 art. 7 della legge delega) attraverso “un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio” (comma 4 art. 7).

Lo studente, dopo aver dimostrato di aver acquisito determinati crediti formativi, potrà dunque puntare all’Esame di Stato (che in linea teorica apre le porte all’Università) pur avendo svolto quattro anni di formazione regionale (con un’altissima percentuale di ore di laboratorio-stage e decisamente bassa di lezioni teoriche). E solo l’ultimo anno di scuola superiore statale.

Viene da chiedersi in che condizioni, questo studente, potrà arrivare al traguardo dell’Esame di Stato. Uno studente che frequenta un Cfp, infatti, svolge molte meno ore di “prima area” (italiano, matematica, inglese e altre discipline) e lo stesso vale per le lezioni teoriche professionalizzanti (quelle insegnate nella scuola pubblica prevalentemente da ingegneri, architetti o comunque laureati in discipline scientifiche).

I docenti delle scuole statali professionali che dovranno valutarne la preparazione, non sono attesi da un compito facile.

 

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Alessandro Giuliani

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