Parlando di deleghe alla legge 107/2015, emergono diverse novità leggendo il testo approvato lo scorso 14 gennaio dal consiglio dei Ministri e che dovrà passare adesso da Camera e Senato.
Per quanto riguarda la delega sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, bisogna evidenziare alcuni aspetti che riguardano il profilo dei docenti di sostegno, in merito al percorso di formazione che devono seguire alla luce della riforma.
Come abbiamo già detto, sarà obbligatorio conseguire 120 crediti formativi universitari sull’inclusione scolastica che equivalgono a due anni di specializzazione. I criteri relativi al corso di specializzazione per quanto riguarda i crediti formativi e le ore di tirocinio valgono sia per la scuola dell’Infazia e primaria, che per la scuola secondaria.
Andiamo però a vedere nello specifico i dettagli.
Per diventare insegnante di sostengo sarà necessario superare:
– un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
– un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, riservato a tutti i docenti, destinato ai soggetti vincitori del concorso, anche se attualmente in mora.
– una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo
Per quanto riguarda il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, bisogna sapere che:
– La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria verrà conseguita attraverso il corso di specializzazione didattico e l’inclusione scolastica
– è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
– viene attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
– è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione in base delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
– l’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università;
Inoltre, ricordiamo che a partire dal 2019 l’accesso al corso è riservato agli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.
Per conseguire i 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari conseguiti dai laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.
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Per quanto riguarda il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agii studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bisogna sapere che la specializzazione si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica.
Tale corso, di durata annuale, viene attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione e presenta le seguenti caratteristiche:
– 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
– Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione.
– L’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.
– A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione, acquisiti esclusivamente presso l’Università.
– Con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, vengono fissati i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Infine, chiudiamo con l’articolo 15 della relazione tecnica del decreto, ovvero quella riferita alla Formazione in servizio del personale della scuola, che definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, la tipologia delle attività formative che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.
Il piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n, 107 del 2015, garantisce lo svolgimento delle necessarie attività formative per la piena realizzazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo.
L’articolo in questione specifica che le scuole, nell’ambito del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), definiscano specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni o studenti con disabilità.
La formazione, specifica l’articolo, dovrà essere rivolta anche al personale ATA (che è tenuto a parteciparvi) e ai dirigenti, sia all’atto dell’immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell’intera carriera.
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