Anche la delega sul sostegno porta con sé diverse novità, a cominciare dal fatto che non sarà più la scuola a decidere sulle ore di sostegno.
Infatti, all’interno dell’ Atto n. 378 , recante le norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si stabilisce che sarà il gruppo di inclusione territoriale (Git), che comprende i dirigenti tecnici, presidi e docenti, istituito per ogni ambito, a decidere sul bisogno di ore di sostengo di ogni alunno con disabilità o disturbi dell’apprendimento del territorio di riferimento.
Inoltre, la delega, come riporta anche Italia Oggi, prevede l’abolizione dei gruppi di lavoro sull’handicap istituiti presso le singole scuole. L’obiettivo, in questo caso, è garantire che le valutazioni sul territorio, il riferimento e all’ambito, siano uniformi.
Cambiano anche i criteri di accertamento della disabilità dell’alunno: la domanda dovrà essere presentata all’Inps dove un’unica commissione dovrà verificare prima il disagio e poi ad effettuare la valutazione funzionale, definendo contestualmente anche gli aiuti sanitari e i sussidi sociali ed economici di cui il minore ha bisogno.
In quest’ottica, si vuole uscire dalla frammentazione dell’attuale sistema di valutazione previsto dalla legge 104/1992, sostituendo la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale con la valutazione diagnostico-funzionale.
La procedura si articolerà nel seguente modo: la scuola dove è iscritto lo studente disabile, deve inviare al Gruppo di inclusione territoriale (GIT) il Piano di inclusione contenuto nel Piano dell’Offerta formativa triennale, che andrà a comporre insieme alla valutazione diagnostico-funzionale e al Progetto individuale, la documentazione necessaria al GIT per stabilire e definire le risorse per lo studente diversamente abile.
{loadposition carta-docente}
La delega prevede anche alcune novità anche per chi vuole insegnare su posto di sostegno. D’ora in poi sarà è obbligatorio conseguire conseguire 120 crediti formativi universitari sull’inclusione scolastica che equivalgono a due anni di specializzazione. I criteri relativi al corso di specializzazione per quanto riguarda i crediti formativi e le ore di tirocinio valgono sia per la scuola dell’Infazia e primaria, che per la scuola secondaria.
Andiamo però a vedere nello specifico i dettagli.
L’articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) della delega istituisce le sezioni del personale per il sostegno didattico per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nell’ambito di quelli previsti dall’articolo l, comma 66, della legge n. 107 del 2015. Elemento di novità, oltre alla definizione di una sezione specifica che assegna una dignità particolare al docente assunto sul posto per il sostegno didattico, è la permanenza sul predetto posto che viene modificata dagli attuali 5 anni ai nuovi 10 anni, con computo anche del servizio pregresso. Si tratta, si legge sul testo, di una disposizione di particolare rilievo che favorisce la continuità didattica ed elimina trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Infine, la delega conferma l’istituzione dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica che, in accordo con l’Osservatorio nazionale, andrà a supportare il Ministero nella ricerca nei seguenti aspetti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare,
L’osservatorio è presieduto dal Ministro dell’istruzione o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati dal Ministro.
LEGGI IL TESTO DELLA DELEGA (CLICCA QUI)
LEGGI IL TESTO DELLA RELAZIONE TECNICA (CLICCA QUI)
{loadposition facebook}