C’è molto interesse sul contenuto degli otto decreti delegati della Legge 107/15 approvati, in via preliminare, sabato 14 gennaio dal Consiglio dei ministri.
In attesa del testo approvato a Palazzo Chigi – nei prossimi giorni al vaglio della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari di competenza, per l’acquisizione dei prescritti pareri – forniamo ai nostri lettori la sintesi delle deleghe prodotta dallo stesso Consiglio dei ministri.
Sono diverse le novità introdotte. Ve le riassumiamo.
concorsi a cattedre con cadenza periodica;
classi prime e della scuola d’infanzia con non più di 22 alunni;
maggiore raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato;
unificazione dei periodi dell’infanzia (sino ad oggi divisi 0-3 anni e 3-6 anni);
riorganizzazione delle prestazioni per il sostegno allo studio, ridefinizione dei requisiti e potenziamento della Carta dello studente;
un sistema di cultura umanistica coordinato che miri principalmente alla promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica;
si aggiornano gli ordinamenti, si promuove la cultura italiana all’estero e si razionalizzano le norme sul personale all’estero (si prevede una “stretta”, già anticipata dal nostro giornale);
sugli Esami di Stato (le novità entreranno in vigore dagli Esami del 2018), si prevede l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, al termine del primo ciclo di istruzione, un numero ridotto di prove scritte e modalità di attribuzione semplificate della valutazione finale. Inoltre la presidenza delle commissioni d’esame viene attribuita al dirigente scolastico; alle superiori, le prove scritte della maturità diventano due, visto che sparirà il cosiddetto ‘quizzone’ (maggiore valutazione per le attività di alternanza scuola-lavoro; alle medie sparisce la prova Invalsi all’esame finale (verrà effettuata in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all’esame (si aggiunge però la prova Invalsi di apprendimento della lingua inglese).
Si introduce un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza media; mutano, infine, le commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado (prevista anche la formazione per i Presidenti di commissione).
Qui di seguito, il testo completo fornito dal CdM:
BUONA SCUOLA
Attuazione della delega al governo in tema di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreti legislativi – esame preliminare) Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli, ha approvato in esame preliminare otto decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Nello specifico, i provvedimenti prevedono:
1. accesso ai ruoli del personale docente – Il decreto delinea l’articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell’insegnamento tecnico-pratico, denominato “Sistema di formazione iniziale e di accesso”. Elenca inoltre i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli. Viene prevista l’emanazione con cadenza regolare del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili al termine del triennio corrispondente al percorso formativo.
2. promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità – Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia. Il testo chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili. Viene previsto che, ove siano presenti studenti con disabilità certificate, le sezioni per la scuola dell’infanzia e le classi prime per ciascun grado di istruzione, non abbiano classi di più di ventidue alunni, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente;
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3. revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale – Il decreto supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica attraverso il rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale, prevedendo indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri. Si supera anche la sovrapposizione dei percorsi dell’istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Viene inoltre riconosciuta alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si potenziano infine gli indirizzi di studio quinquennali dell’istruzione professionale e si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di “Scuole professionali”;
4. sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni – Il provvedimento valorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona. Il decreto, tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.
5. diritto allo studio – Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il decreto riorganizza le prestazioni, anche accessorie, per il sostegno allo studio. Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente;
6. cultura umanistica – Il decreto prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli Istituti di cultura italiana all’estero concorrano a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica quale requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione;
7. disciplina della scuola italiana all’estero – Il decreto aggiorna gli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, rafforza la missione di promozione della cultura italiana all’estero e il suo coordinamento con le iniziative dell’intero sistema Paese e razionalizza le norme sul personale all’estero;
8. valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato – Il decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di:
– ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
– esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la presidenza delle commissioni d’esame viene attribuita al dirigente scolastico;
– esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con, tra l’altro, la riduzione a due delle prove scritte e l’eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla commissione e il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro;
– prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua inglese;
– attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione mediante apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado;
– commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché la previsione di un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.