Home Attualità Denominazione Ministeri, il MI diventa Ministero dell’Istruzione e del Merito

Denominazione Ministeri, il MI diventa Ministero dell’Istruzione e del Merito [DECRETO]

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Il Ministero dell’Istruzione diventa ufficialmente Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2022 è stato infatti pubblicato il Decreto-Legge 173 di pari data, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.

L’art. 6 riguarda il Ministero dell’Istruzione e del Merito:

“1. Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e merito.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49:

1) al comma 1, le parole: «È istituito il Ministero dell’istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell’istruzione e merito»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) all’articolo 50:

1) al comma 1, le parole: «Ministero dell’istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’istruzione e merito» e le parole «Ministro dell’istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’istruzione e merito»;

2) al primo periodo, le parole: «valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;

3) al primo periodo, le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all’incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all’incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;

c) all’articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventotto»;

d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell’istruzione e merito»;

e) all’articolo 51-ter le parole: «congiuntamente con il Ministero dell’istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell’istruzione e merito».

3. Le denominazioni «Ministro dell’istruzione e merito» e «Ministero dell’istruzione e merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell’istruzione» e «Ministero dell’istruzione»”.

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